Ordinanza n. 710/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1077/1966
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6
dicembre 1966, n. 1077, (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo
delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di
quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo)
promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per la
Campania - Sede di Salerno - sul ricorso proposto da Viola Adele
contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 374 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 259 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con ordinanza in data 10 novembre 1983 il T.A.R.
della Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui
esclude la concessione dell'equo indennizzo per le infermità
contratte a causa di servizio al personale non di ruolo assunto
temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno;
che secondo il giudice remittente tale esclusione concreterebbe
una disparità di trattamento tra dipendenti non di ruolo in
relazione alla durata del loro incarico, ed inoltre priverebbe il
personale con incarico infra-annuale della possibilità di conseguire
adeguati mezzi di sussistenza in caso di infortunio o comunque di
eventi che incidono sfavorevolmente sulla propria attività
lavorativa, in contrasto con il dettato costituzionale;
Considerato, quanto al primo rilievo, che la denunciata diversità
di disciplina non costituisce irragionevole disparità di
trattamento, trovando fondamento nella non omogeneità delle
situazioni poste a confronto, e nella esigenza di attribuire tutela,
agli effetti che qui rilevano, soltanto alle attività destinate a
svolgersi per un periodo di tempo di apprezzabile durata,
discrezionalmente stabilito dal legislatore;
che, con riferimento alla seconda censura, l'art. 38, secondo
comma, Cost., nel riconoscere il diritto dei lavoratori alle
prestazioni assicurative e previdenziali, non esclude la possibilità
che il legislatore ponga, nel rispetto degli altri principi
costituzionali, determinati requisiti e condizioni alla cui
sussistenza il diritto stesso sia subordinato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077,
(Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni
dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza
vigenti per i dipendenti di ruolo) sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal T.A.R. della Campania con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:710 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte