Ordinanza n. 716/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 692/1923
- art. 1legge 692/1923
usata come parametro
citata
- art. 2108Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
del r.d.-l. 15 marzo 1923, n. 692, (Limitazione dell'orario di lavoro
per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali
di qualunque natura) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1987
dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Arcangeli
Telemaco ed altri e l'A.C.E.A., iscritta al n. 372 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Arcangeli Telemaco ed altri e
dell'A.C.E.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Roma ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del R.D.L.
15 marzo 1923, n. 692, nella parte in cui esclude gli uffici e i
servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati - e in
particolare le imprese esercenti il servizio pubblico di erogazione
dell'energia elettrica e dell'acqua - dall'applicazione delle altre
norme del medesimo R.D.L. e in ispecie della norma di cui all'art. 5
relativa al compenso del lavoro straordinario per preteso contrasto
con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione;
Ritenuto, altresì, che il giudice a quo argomenta in merito alla
non manifesta infondatezza della proposta questione evidenziando
come, a 65 anni di distanza dall'emanazione del R.D.L. n. 692 del
1923, non siano state emanate quelle "particolari disposizioni" cui
la norma impugnata faceva riferimento nel demandare alle stesse la
regolamentazione della misura minima della retribuzione dovuta per il
lavoro straordinario;
Considerato che le proposte censure sono resistite dal rilievo da
riconoscere alla disposizione dell'art. 2108 c.c., che, intervenuta
successivamente alla norma impugnata, ha demandato alla
contrattazione collettiva la misura della maggiorazione retributiva
per il lavoro straordinario;
che, in concreto, tale fonte è effettivamente intervenuta, sì
da determinare il compenso minimo stabilito per il lavoro
straordinario, di talché deve ritenersi che il riferimento contenuto
nell'art. 1 del R.D.L. n. 692 del 1923 ad "altre disposizioni" abbia
trovato attuazione nel combinato disposto dell'art. 2108 c.c. con le
norme derivanti dalla contrattazione collettiva di settore;
che la norma impugnata, rinviando a "separate disposizioni" per
la disciplina dell'orario massimo normale di lavoro del personale
addetto a "pubblici servizi, anche se gestiti da assuntori privati",
ha inteso regolamentare, in parte qua, diversamente i relativi
rapporti di lavoro, in considerazione delle peculiarità che li
caratterizzano per la natura e la destinazione delle prestazioni che
ne sono oggetto;
che, peraltro, anche nei confronti di detto personale, il
combinato disposto dell'art. 2108 c.c. e delle norme della
contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario,
una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in
coerenza con l'art. 36 Cost., garantisce un compenso proporzionato
alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti
dell'orario normale;
che, conseguentemente, la proposta questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l.
15 marzo 1923, n. 692, (Limitazione dell'orario di lavoro per gli
operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di
qualunque natura) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:716 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte