Ordinanza n. 72/1994
Altra decisione · depositata il 03/03/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con le
seguenti ordinanze: 1) n. 2 ordinanze emesse il 13 maggio 1992 dal
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sui ricorsi
proposti da Mongui Castellanos Maria Herminda e Villanueva Villanueva
Dagoberto contro il Prefetto ed il questore di Milano, iscritte ai
nn. 787 e 788 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno
1992; 2) ordinanza emessa l'8 aprile 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da De
Oliveira Vera Lucia contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n.
584 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima sperie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Mongui Castellanos Maria
Herminda e Villanueva Villanueva Dagoberto nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'avvocato Mario Loria per Mongui Castellanos Maria Herminda
e Villanueva Villanueva Dagoberto e l'Avvocato dello Stato Stefano
Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che alcuni cittadini extracomunitari (i colombiani Mongui
Castellanos Maria Herminda e Villanueva Villanueva Dagoberto e la
brasiliana De Oliveira Vera Lucia), espulsi dal territorio dello
Stato italiano, impugnavano i rispettivi decreti prefettizi con
ricorsi diretti, rispettivamente, al Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia e a quello della Liguria, i quali, con
ordinanze in data 13 maggio 1992 e 8 aprile 1993, sollevavano, in
relazione agli artt. 3, 24, 25, 35 e 97 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;
che, ad avviso dei rimettenti, sarebbe errato assimilare il
potere di espulsione attribuito al prefetto a quello conferito al
giudice penale, configurante una misura di sicurezza che
assicurerebbe al giudice il potere discrezionale di valutare il
persistere della pericolosità sociale in capo al condannato, fino al
punto di revocare il provvedimento di espulsione (come nella specie
sarebbe avvenuto), misura diversa dalla prima, in quanto
amministrativa, attribuita al prefetto dal citato decreto-legge n.
416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, allo scopo di
espellere ob- bligatoriamente lo straniero condannato con sentenza
passata in giudicato per uno dei delitti di cui all'art. 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale;
che nei confronti dei ricorrenti, condannati per delitti
riguardanti il traffico di droga ai sensi della legge 22 dicembre
1975, n. 685, era stata applicata la misura di sicurezza
dell'espulsione dal territorio nazionale prevista come obbligatoria
dall'art. 81 della predetta legge n. 685 per quel tipo di reato,
successivamente revocata dal magistrato di sorveglianza previo
accertamento della cessata pericolosità sociale dei condannati; che,
secondo i rimettenti, mentre le misure di sicurezza, anche se
obbligatorie, come l'ordine di espulsione, sarebbero sempre
revocabili (una volta accertato il venir meno della pericolosità
sociale del condannato), le misure "di polizia" sarebbero automatiche
e perciò manifestamente irragionevoli, in questo caso, perché
l'aver subito una condanna, sia pure per un grave reato, non
comporterebbe necessariamente la persistenza della pericolosità
sociale del reo; e sarebbero altresì contraddittorie, perché in
contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa
della pena, di cui all'art. 25 (recte: art. 27) della Costituzione;
che l'esclusione, in capo all'autorità amministrativa
competente a disporre l'espulsione, a norma dell'art. 7, comma 1, del
decreto-legge n. 416 del 1989 (convertito nella legge n. 39 del
1990), di una qualsiasi valutazione circa la necessità di essa,
sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, ricavabile
dall'art. 3 della Costituzione, e di buon andamento della pubblica
amministrazione, stabilito dall'art. 97, come dimostrerebbe la
giurisprudenza costituzionale, la quale si sarebbe orientata,
ripetutamente, verso l'esclusione di sanzioni rigide e prive di
adeguatezza e proporzionalità al caso concreto, sia nel campo penale
sia in quello amministrativo (sent. n. 971 del 1988);
che, inoltre, essendosi privata la facoltà di espulsione di
adeguata ponderazione in riferimento al caso concreto, la norma si
porrebbe in contrasto insanabile con l'art. 24 della Costituzione,
sia perché verrebbe a sottrarre di ogni controllo il giudizio di
legittimità del giudice amministrativo sia perché essa rivelerebbe
una disarmonia rispetto all'art. 35 della Costituzione, impedendo
agli interessati l'esercizio di una attività lavorativa svolta sul
territorio italiano;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità o infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi sono stati riuniti per l'identità della
questione sollevata;
che il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in
materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei
cittadini stranieri) convertito, con modificazioni, nella legge 12
agosto 1993, n. 296, ha integrato il testo originario dell'art. 7 del
decreto-legge n. 416 del 1989, come convertito nella citata legge n.
39 del 1990, inserendovi i commi dal 12-bis al 12-sexies;
che tali integrazioni, pur non riguardando il comma 1 dell'art.
7 citato, possono rilevare ai fini dell'interpretazione della
disposizione in esame, che si apre, significativamente, con una
clausola di salvezza ("fermo restando"), riferibile a tutte le
disposizioni già vigenti in materia di espulsione e, in particolare,
in materia di espulsione "misura di sicurezza" di competenza del
giudice;
che il problema del raccordo tra la misura giurisdizionale e la
misura amministrativa è stato affrontato e risolto, di recente,
dalla Corte di cassazione proprio con riguardo alla materia degli
stupefacenti, così come disciplinata dall'art. 86 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, nel senso che, mentre il provvedimento di cui
ai primi due commi del citato art. 86 è di competenza dell'autorità
giudiziaria, "l'espulsione immediata" di cui al terzo comma avrebbe
natura di provvedimento amministrativo;
che le nuove disposizioni recate dal decreto-legge n. 187 del
1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, si palesano come una
nuova e ulteriore forma di coordinamento tra la decisione
giurisdizionale e quella amministrativa;
che gli atti vanno quindi restituiti ai giudici a quibus per un
nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti ai Tribunali amministrativi
regionali della Lombardia e della Liguria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1994:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte