Ordinanza n. 72/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 498/1992
usata come parametro
citata
- art. 1legge 336/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia
di finanza pubblica), promossi con quattro ordinanze emesse il 13
gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui
ricorsi riuniti proposti da De Maio Pasquale ed altri, Pezzolo Luigi
ed altri, Albini Luigi ed altri, Rizzo Giuseppe ed altri contro il
Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritte ai nn.
392, 413, 418, 581 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27, 28 e 41, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che numerosi dipendenti del Ministero delle Poste e
telecomunicazioni hanno chiesto, con distinti ricorsi diretti al
Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, la declaratoria del
loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale,
attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a
favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex
combattenti e assimilati), agli ex combattenti (e categorie
equiparate), e il conseguente diritto al computo della anzianità
aggiuntiva di anni due nella progressione economica, ricostruita
sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle
contenute negli accordi nazionali di lavoro;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata
in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha
stabilito che non si dovrà procedere al computo delle maggiori
anzianità previste dalla legge n. 336/1970 anche in sede di
successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di
carattere generale e che, di conseguenza, si dovrà procedere al
riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già in
godimento;
che riuniti i ricorsi in quattro gruppi, il Tribunale
Amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, con quattro
identiche ordinanze, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione;
che secondo il giudice rimettente il ricorso, tendente
all'accertamento del diritto alla determinazione della retribuzione
computando l'anzianità di servizio attribuita ai pubblici dipendenti
ex combattenti ed equiparati, dall'art. 1 della legge n. 336/1970,
andrebbe accolto, in ossequio ad una concorde e consolidata
giurisprudenza amministrativa, se non vi ostasse il disposto
dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992;
che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio
attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge
n. 336/1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio
effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel
computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi
nazionali di lavoro;
che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n.
498/1992, ha tuttavia stabilito che non si dovrà più procedere al
computo delle dette anzianità quando si passi ad una ricostruzione
economica della retribuzione già spettante al pubblico dipendente;
che, sempre secondo il parere del collegio rimettente, la norma
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché
non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la
sentenza n. 39/1993 essa ha determinato una ingiustificata disparità
di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione
di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad
alcuni e negato ad altri il beneficio;
e che, nel caso de quo, la denunciata disparità non potrebbe
dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il
riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di
taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe
ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo
ampio e consistente;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione
prospettata;
Considerato che le ordinanze sollevano la stessa questione di
costituzionalità già esaminata da questa Corte e decisa nel 1994
con la sentenza n. 153 e, successivamente, con le ordinanze n. 299 e
351, senza prospettare nuovi motivi;
che la questione, previa la riunione dei giudizi, va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale
Amministrativo regionale della Liguria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte