Ordinanza n. 72/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 87/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità
integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei
pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre
1994 dal pretore di Bari sul ricorso proposto da Ragone Giovanni
contro le Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritta al n. 366 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere il
computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di
buonuscita, il pretore di Bari, con ordinanza emessa il 3 dicembre
1994 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1997), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio
1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici
dipendenti);
che, secondo il giudice a quo - il quale richiama nel contesto
dell'ordinanza di rimessione le decisioni di altri organi giudicanti
ordinari e amministrativi che hanno sollevato identica questione -,
la norma censurata (sopravvenuta in corso di lite) si porrebbe in
contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108
della Costituzione, nella parte in cui - disponendo l'estinzione dei
giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae
alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i
profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle
pronunce accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della
legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della
Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e la
naturale precostituzione del giudice;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità della questione;
Considerato che identiche questioni sono già state dichiarate non
fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente
infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn. 19
e 125 del 1996 e n. 55 del 1997, in ragione dell'affermato carattere
tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle
aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di
computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal
servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;
che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura
pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita
illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei
giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa
di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle
suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora
immediatamente determinabili;
che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento
normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è
stato accordato per via legislativa - è stata riconosciuta (e va qui
ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non
incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale
riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua
prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103
del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme
relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella
determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108
della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte