Ordinanza n. 72/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 166Codice penale
- art. 4legge 19/1990
usata come parametro
citata
- art. 18Codice penale
- art. 110Codice penale
- art. 2legge 287/1991
- art. 3legge 75/1958
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 166 del codice penale, come modificato dall'art. 4 della
legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,
sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici
dipendenti) e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287
(Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei
pubblici servizi), promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 2000
dal tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra
Calderone Carmelo e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Genova ed altra, iscritta al n. 260 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, diretto ad
ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritto nel
Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 25 agosto 1991, n. 287 - iscrizione che era venuta meno a
seguito di condanna penale (per reati di cui agli artt. 18 e 110 cod.
pen. e art. 3, numero 3, della legge 20 febbraio 1958 n. 75)
ancorché sospesa condizionalmente - il Tribunale di Genova ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 166 cod. pen., come modificato dall'art. 4 della legge
7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione
condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e 2,
comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi),
nella parte in cui prevedono che per gli esercenti un pubblico
esercizio commerciale la sospensione condizionale della pena non vale
ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di
autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
che il giudice a quo osserva che, in relazione alle ipotesi
di rilevanza della condanna penale ai fini del riscontro dei
requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione in albi o elenchi,
vale, in generale, il principio stabilito dall'art. 4, comma 2, della
legge 7 febbraio 1990, n. 19, modificativo dell'art. 166 cod. pen.,
secondo cui la condanna a pena condizionalmente sospesa non può
costituire di per sé sola impedimento all'accesso a posti di lavoro,
né determinare il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni
necessarie per svolgere l'attività lavorativa;
che, tuttavia, detta norma generale non opera in relazione
allo specifico settore dei pubblici esercizi commerciali, in quanto
derogata dall'art. 2, comma 5, della successiva legge 25 agosto 1991,
n. 287, il quale prevede che il divieto di iscrizione nei relativi
registri operi, in caso di sospensione condizionale della pena, dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza; che tale
disposizione determinerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento a danno degli esercenti di pubblici esercizi commerciali;
né assumerebbe al riguardo rilievo la circostanza che la norma
generale prevede espressamente delle deroghe al citato principio, non
costituendo tale circostanza una giustificazione sufficiente, in
riferimento al canone della ragionevolezza alla stregua del quale va
valutata la conformità della legge al principio di uguaglianza,
delle singole deroghe di volta in volta disposte dal legislatore;
che la normativa in questione - sempre secondo l'ordinanza di
remissione - si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 35 della
Costituzione, avuto riguardo ai riflessi negativi sul diritto al
lavoro conseguenti alla denunciata disparità di trattamento;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per la non fondatezza della questione, osservando che
la previsione di cui all'art. 166 cod. pen. nel testo vigente non
può considerarsi preclusiva della possibilità del legislatore di
derogare con legge successiva alla disciplina fissata in via
generale;
che, in particolare, nella memoria dell'Avvocatura dello
Stato si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha affermato
che il principio di proporzione, il quale impone di commisurare la
sanzione all'addebito, non trova applicazione per quei provvedimenti
che conseguono di diritto al venire meno di un requisito soggettivo,
come nella specie.
Considerato che la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento
della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
esercizi) prevede, nell'art. 2, per l'attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, la necessità di iscrizione del
titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società o di
un suo delegato in apposito registro, nel quale, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti per una
durata quinquennale (e se iscritti debbono essere cancellati) coloro
che abbiano riportato determinate condanne, tra cui condanne per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro
VI, Capo II, del codice penale (la fattispecie si riferisce a
condanna ad un anno e nove mesi di reclusione e a Lire 500.000 di
multa per reati di cui all'art. 3, numero 3, della legge n. 75 del
1958, relativi ad agevolazione della prostituzione commessa in
relazione ad esercizio di locale soggetto all'anzidetta disciplina
dei pubblici esercizi);
che con specifica disposizione (art. 2, comma 5, della legge
n. 287 del 1991, denunciata in questa sede) si dispone per le ipotesi
di condanna penale espressamente indicate (tra cui quella per cui si
discute) che la durata della sospensione quinquennale decorra
alternativamente dal giorno in cui la condanna è stata scontata o
sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza;
che le predette norme configurano la condanna penale per
determinati reati - ritenuti dal legislatore rilevanti ai fini della
esclusione dallo svolgimento di funzioni di responsabilità nella
attività di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e
bevande - ed il conseguenziale divieto quinquennale di iscrizione con
automatica cancellazione dal registro, quale situazione che determina
il venir meno dei requisiti soggettivi per l'iscrizione e lo
svolgimento di funzioni di responsabilità (titolare dell'impresa,
rappresentante di società o suo delegato) nella anzidetta attività;
che questa Corte ha affermato in casi analoghi (ordinanza
n. 226 del 1997; sentenza n. 297 del 1993) che non si può invocare
né una gradualità sanzionatoria, né un principio di proporzione
per i provvedimenti espulsivi (al di fuori di un rapporto di impiego
e di esercizio di poteri disciplinari) che conseguono di diritto al
venire meno di un requisito soggettivo;
che deve escludersi sia una ingiustificata disparità di
trattamento, sia una manifesta irragionevolezza nella scelta del
legislatore che, per gli esercenti (con funzioni di responsabilità)
di pubblici esercizi, abbia previsto un particolare regime di durata
quinquennale dell'effetto impeditivo della condanna, con esclusione
della rilevanza della sospensione condizionale della pena, dovendosi
tenere conto della specificità del settore e del particolare legame
tra la tipologia dell'attività svolta ed i reati in relazione ai
quali detto effetto impeditivo è disposto (tra i quali il caso di
specie, rientrante nel comma 4, lettera c) dell'art. 2 della legge
n. 287 del 1991);
che deve ritenersi egualmente infondato il richiamo
all'art. 35 della Costituzione "non potendosi evincere dalla tutela
costituzionale del lavoro alcun vincolo specifico per quanto attiene
alla disciplina" (ordinanza n. 226 del 1997) dei requisiti soggettivi
previsti per una determinata attività che esige particolari garanzie
anche per gli utenti del pubblico esercizio: in ciò deve essere
sottolineato che il divieto riguarda esclusivamente il titolare
dell'impresa e il rappresentante di società o il suo delegato e non
coinvolge diversa attività lavorativa al di fuori delle anzidette
funzioni di responsabilità o in settori diversi dai pubblici
esercizi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166
del codice penale, come modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio
1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione
condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e 2,
comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal
tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte