Ordinanza n. 724/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 771/1972
usata come parametro
citata
- art. 4legge 122/1979
- art. 1legge 771/1972
- art. 4legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
22 novembre 1972, n. 771 ("Istituzione di una seconda Università
statale in Roma"), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985
dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, sui ricorsi
riuniti proposti dalla Congregazione Missionari Servi dei Poveri
"Boccone del Povero" ed altri contro il Prefetto della Provincia di
Roma ed altra, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione della Congregazione Missionari Servi
dei Poveri "Boccone del Povero" ed altri nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 15
gennaio 1985, n. 426, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 l. 22 novembre 1972, n. 771;
che nell'ordinanza di rimessione si deduce che la norma
impugnata, nel disporre la declaratoria di pubblica utilità delle
opere da compiersi sui terreni destinati dal piano regolatore alla
seconda Università di Roma, ha omesso di fissare i termini per il
compimento delle espropriazioni e delle opere, violando l'art. 42
Cost. con l'imporre su detti terreni un vincolo a tempo
indeterminato;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel suo atto
d'intervento, ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata, per essere divenuta
irrilevante e, comunque, per essere stato il vizio dedotto eliminato
- come già affermato dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio nella sentenza impugnata dinanzi al Consiglio di Stato - con
effetto retroattivo dall'art. 4, comma secondo, della l. 3 aprile
1979, n. 122, a norma del quale, "ferma restando la dichiarazione di
pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della l.
22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle
espropriazioni e per l'esecuzione delle opere sono fissati allo
scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge";
che le parti private, costituitesi, hanno insistito per la
declaratoria d'illegittimità della norma impugnata, affermando
(memoria 26 aprile 1988) di avere transatto le controversie in
relazione alle quali era stato instaurato il giudizio davanti al
giudice a quo;
}tps;7BA considerato che, secondo quanto emerge dai lavori
preparatori e contrariamente, a quanto si sostiene nell'ordinanza di
remissione, la ratio dell'art. 4 della l. 3 aprile 1979, n. 122
appare palesemente quella di integrare, con effetto retroattivo, la
norma impugnata, stabilendo il termine per il compimento delle
espropriazioni e per l'esecuzione delle opere;
che la diversa interpretazione, sostenuta dal Consiglio di Stato
e dalle parti private, secondo la quale l'art. 4 della l. n. 122 del
1979 non spiegherebbe alcuna efficacia sulle espropriazioni compiute
anteriormente alla sua entrata in vigore, va respinta, in quanto
vanificherebbe le finalità della norma, ponendosi in palese
contrasto con la ratio legis;
che l'integrazione della norma impugnata, posta in essere con
effetto retroattivo dall'art. 4 della l. n. 122 del 1979 ha
eliminato, ab origine, il dedotto vizio d'illegittimità
costituzionale;
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della l. 22 novembre 1972, n. 771
("Istituzione di una Seconda Università statale in Roma"), sollevata
con ordinanza 15 gennaio 1985, n. 426 del Consiglio di Stato, IV
sezione (n. 426 del R.O. 1985) in riferimento all'art. 42 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:724 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte