Ordinanza n. 73/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 117/1988
- art. 16legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 16 della
legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 dal
Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Cerbone
Gabriele ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, nel corso di un giudizio
penale, con ordinanza 13 maggio 1988 (R.O. n. 450 del 1988), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 16
della legge 13 aprile 1988, n. 117, i quali prevedono,
rispettivamente, l'azione di rivalsa dello Stato contro il
magistrato, per i danni risarciti in relazione all'esercizio delle
funzioni giudiziarie, e la verbalizzazione dei provvedimenti degli
organi giudiziari collegiali;
che secondo il giudice a quo le norme impugnate contrasterebbero
con gli artt. 101 e 10 della Costituzione, incidendo
sull'indipendenza della magistratura e violando la risoluzione
dell'O.N.U., secondo la quale i giudici debbono godere di
un'immunità riguardo alle azioni civili per danni derivanti
dall'esercizio delle loro funzioni;
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto
altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati
dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è
compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei
componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato
sommario processo verbale";
che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre
ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in
riferimento agli artt. 101 e 10 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte