Ordinanza n. 73/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1992 dal Pretore
di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, nel procedimento
penale a carico di Bampa Elisabetta ed altro, iscritta al n. 498 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino
Veronese, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 162
del codice penale "nella parte in cui non prevede che il giudice
possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in
favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti
motivi, la compensazione totale o parziale";
che il remittente - premesso che trattasi nella fattispecie di
oblazione non discrezionale, per cui gli imputati hanno diritto alla
relativa ammissione essendo la richiesta tempestiva, e che la parte
civile ha chiesto la liquidazione delle spese processuali sostenute -
rileva che questa Corte, con sentenza n. 443 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo
periodo, del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese
processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di
disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;
che, ad avviso del giudice a quo, le ragioni esposte nella
citata decisione, evidenziando una sorta di autonomia del rapporto
processuale tra le parti rispetto al merito delle questioni, possano
essere fatte proprie anche nella fattispecie in esame, in cui la
sentenza che dichiara la estinzione del reato per intervenuta
oblazione, pur non essendo sentenza di condanna, è tuttavia
preceduta da una valutazione negativa sulla sussistenza delle
condizioni per il proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura
penale;
che, infine, conclude il remittente, appare rispondente a
criteri di equità e giustizia che le spese di difesa sostenute dalla
parte offesa esclusivamente a seguito delle scelte processuali
dell'imputato siano, salvo compensazione, rifuse;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza della questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione
sarebbe, innanzitutto, inammissibile perché il lamentato vizio di
incostituzionalità non deriva dalla norma denunciata, ma da altre
collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541), le quali subordinano
la pronuncia del giudice sulle questioni civili ad una pronuncia di
condanna;
che, nel merito, la questione sarebbe, comunque, infondata, in
quanto mette in discussione il rapporto che il legislatore ha
prefigurato tra l'estinzione del reato e l'azione civile esercitata
nel processo penale, mentre la questione oggetto della richiamata
sentenza n. 443 del 1990 si incentrava su un espresso limite negativo
contenuto nella norma allora denunciata, limite inserito in quanto
l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ha
un epilogo in una pronuncia di natura del tutto peculiare;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato va rigettata, in quanto la disciplina
essenziale dell'istituto dell'oblazione è dettata dagli artt. 162 e
162 bis del codice penale, di guisa che la norma di cui il remittente
chiede l'introduzione potrebbe anche trovare, in ipotesi,
collocazione nella disposizione impugnata;
che, nel merito, deve in primo luogo osservarsi che il
riferimento alla disciplina dell'art. 444 del codice di procedura
penale (come risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 443
del 1990) non appare conferente, in quanto pone a confronto istituti
certamente non identici, quali sono, da un lato, la sentenza che
dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti - la quale,
pur non potendo essere pienamente identificata con una vera e propria
sentenza di condanna (cfr. sentenza n. 251 del 1991), è tuttavia a
questa "equiparata" ex art. 445 del codice di procedura penale -, e,
dall'altro, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del
reato - la quale è invece inquadrata nella categoria delle sentenze
di proscioglimento, a nulla rilevando a tal fine che il giudice debba
pur sempre applicare l'art. 129 del codice di procedura penale -;
che va, poi, osservato che, in applicazione dei principi
generali in materia, ben potrà il giudice civile, adito dal soggetto
danneggiato dal reato, condannare il convenuto, nella sentenza che
accoglie la domanda di risarcimento del danno, anche al rimborso
delle spese sostenute da detto soggetto nel processo penale
conclusosi con sentenza di non doversi procedere, e ciò in quanto le
spese medesime rientrano nell'ambito del danno subito;
che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 162 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di
Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte