Ordinanza n. 74/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 7
novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona,
iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata con
riferimento all'art. 3 Cost. questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) "nella parte in cui non
prevede per il curatore del fallimento che il termine di pagamento
della pena pecuniaria abbia a decorrere dalla data di esecutività del
piano di riparto e non già dalla data di notifica del processo verbale
di constatazione".
Considerato che la questione, prospettata negli identici termini,
è stata dichiarata manifestamente inammissibile con la ord. n. 304 del
1985, sul rilievo che il richiesto intervento della Corte implicherebbe
una scelta discrezionale che solo al legislatore è dato di effettuare;
che tali considerazioni vanno nella fattispecie confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto) in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte