Ordinanza n. 75/1982
Altra decisione · depositata il 16/04/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 35d.P.R. 636/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 39d.P.R. 636/1972
- art. 8d.P.R. 643/1972
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 4d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 16d.P.R. 643/1972
citata
- art. 14legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
- art. 3d.P.R. 739/1981
- art. 23d.P.R. 739/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e
15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili) e degli artt. 35,
comma secondo, e 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 giugno 1976 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Martini Bernardi
Bufalini Carlo ed altri, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1977
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6
aprile 1977;
2) ordinanza emessa il 10 marzo 1977 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Latina sul ricorso proposto da Capponi Placido,
iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, aventi contenuto
sostanzialmente identico, sono state sollevate:
a) dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
76 e 77 Cost., degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643 ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili"), nella parte in cui nello stabilire che l'incremento di
valore imponibile è costituito dalla differenza tra valore iniziale e
valore finale del bene calcolati in termini monetari nominali, non
tiene conto della svalutazione monetaria;
b) dalla stessa Commissione tributaria di primo grado di Perugia,
altra questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"),
in quanto attribuiscono alle Commissioni tributarie il potere-dovere di
acquisire elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di
organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la
consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc ed escludendo
altresì comunque la partecipazione dei difensori del contribuente nel
corso delle indagini svolte dagli organi tecnici dello Stato;
c) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53
Cost., degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643/1972 suddetto, laddove per
la determinazione della base imponibile ai fini dell'INVIM non tiene
conto della svalutazione monetaria;
d) dalla stessa Commissione tributaria di secondo grado di Latina
altra questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972, citato, nella
parte in cui, sancendo l'obbligo per le Commissioni tributarie di
avvalersi per le indagini tecniche di organi dello Stato, violerebbe il
diritto di difesa ed il principio di eguaglianza.
Considerato che questioni identiche a quelle sub a) e c) sono state
già decise dalla Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126,
dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.
904 ("Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti
di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre
norme in materia fiscale e societaria"), "nella parte in cui le
disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore
imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione
dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i
soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni
di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e
53 della Costituzione; e che nelle ordinanze in epigrafe non sono
prospettati profili nuovi, né sono stati addotti motivi che possano
indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, successivamente alla decisione n. 126 del 1979, la
disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge
12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12
gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643
del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote
stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che
le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della
loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali
tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare
quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme
precedentemente in vigore" (art. 3);
considerato inoltre, in ordine alle questioni sub b) e d), che
successivamente alle ordinanze di rimessione l'art. 23 del d.P.R. 3
novembre 1981, n. 739 ("Norme integrative e correttive del decreto del
Presidente della Repubbilca 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la
revisione del contenzioso tributario") ha integralmente sostituito
l'art. 35 del d.P.R. n. 636 del 1972 ed ha dato una diversa disciplina
tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle Commissioni
tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in
particolare l'art. 35) quanto alla possibilità di nomina di un
consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del d.P.R. n. 636 del
1972);
che, conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate,
perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte