Ordinanza n. 75/1986
Altra decisione · depositata il 02/04/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 31legge 47/1985
- art. 38legge 47/1985
- art. 5-terlegge 146/1985
- art. 43legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo
comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 settembre 1978 dal TAR per la Campania
sul ricorso proposto da Zampaglione Carlo c. Comune di Pozzuoli,
iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal TAR per la Campania sui
ricorsi riuniti proposti da Formisano Vincenzo c. Comune di S. Giorgio
a Cremano, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione del Comune di S. Giorgio a Cremano,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
uditi l'avv. Michele Scudiero e l'avvocato dello Stato Sergio
Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania,
con ordinanza del 27 settembre 1978, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 27 e 42, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n.
10, laddove prevede la confisca dell'immobile e del suolo su cui
l'immobile insiste anche nei confronti del proprietario che non sia
autore dell'abuso;
e che lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Campania,
con ordinanza del 10 febbraio 1982, ha sollevato, in riferimento
all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, "nella
parte in cui è prevista l'acquisizione al patrimonio indisponibile del
comune dell'area su cui insiste la costruzione abusiva";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate,
mentre nel secondo dei due giudizi si è anche costituito il Comune di
San Giorgio a Cremano;
che i giudizi, concernendo analoghe questioni, possono essere
riuniti;
considerato che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione è
entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 31,
primo comma, legittima i proprietari di opere abusive ultimate entro il
31 ottobre 1983 a presentare richiesta di concessione in sanatoria;
che il conseguimento di tale sanatoria comporta, a norma dell'art.
38, quarto comma, della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dall'art. 5-ter del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, l'inapplicabilità delle
previste sanzioni amministrative;
che, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, il regime della concessione in sanatoria trova
applicazione anche quando, come nella specie, siano stati emessi
provvedimenti sanzionatori sottoposti ad impugnazione;
e che, quindi, potendo gli interessati evitare le sanzioni contro
le quali hanno proposto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se,
alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti (v., per analoghi precedenti, sentenze n. 109 del
1985 e n. 310 del 1983, ordinanza n. 32 del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte