Ordinanza n. 75/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 10Costituzione
- art. 6legge 848/1955
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 14 maggio 1992 dal Giudice conciliatore di Robbio nel procedimento
civile vertente tra la s.r.l. Tubettificio Robbiese e la s.n. c.
Edilsistem, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, di cui non è
precisato l'oggetto, vertente tra la S.r.l. Tubettificio Robbiese e
la S.n. c. Edilsistem, il Giudice conciliatore di Robbio, con
ordinanza del 14 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., nella
parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle
persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui
quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia
diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a
testi, e cioè dell'elemento essenziale per individuarli e
reperirli";
che, ad avviso del giudice remittente la norma impugnata
contrasta con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par.
3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui ha aderito l'Italia con
legge 4 agosto 1955, n. 848";
che, in particolare, l'omessa indicazione della residenza delle
persone citate a testimoniare impedirebbe alla controparte di
ottenere tempestivamente, prima della decisione del giudice
sull'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova, la
convocazione di tali persone anche come testi a discarico, in
violazione del principio della "parità delle armi";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che la giurisprudenza costante di questa Corte esclude
le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito
normativo dell'art. 10 Cost., il principio di adeguamento automatico
dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute dovendo intendersi riferito
esclusivamente alle norme consuetudinarie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in
relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.
848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte