Ordinanza n. 75/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1996 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 447, terzo
comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 9 novembre 1994 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a
carico di Perini Paolo, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Forlì, in sede di esame sulla richiesta di applicazione
della pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 447, comma 3, del codice di procedura penale:
"nella parte in cui non consente la revocabilità del consenso in
caso di legge più favorevole al reo";
che il giudice a quo fonda il dubbio di legittimità
costituzionale sul presupposto che, in caso di modifica del
trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo
(intervenuta nelle more tra presentazione della richiesta e pronuncia
della decisione), non solo la richiesta di patteggiamento non sia
più revocabile, a norma della disposizione impugnata, ma il
decidente altro non possa fare se non emettere sentenza di
applicazione della pena nei termini sui quali si era formato
l'accordo delle parti;
che, in conseguenza, nella situazione indicata il cit. art. 447,
terzo comma, risulterebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sotto il profilo
della ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato il cui
consenso al patteggiamento non è più revocabile e l'imputato che
invece può avvantaggiarsi del trattamento sanzionatorio più
favorevole;
Considerato che la questione è fondata su di un presupposto
interpretativo chiaramente errato, in quanto è positivamente escluso
dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, del codice penale,
sulla inderogabile applicazione della legge penale più favorevole al
reo, che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione
della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione
del trattamento sanzionatorio deteriore, poiché in tal modo egli
continuerebbe a dare applicazione ad una norma non più vigente;
che, quindi, fermo restando che il remittente non può che
rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma
espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato,
la possibilità di riformulare la richiesta di applicazione della
pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine
previsto dall'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale;
che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 447, terzo comma, ultima parte, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte