Ordinanza n. 75/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 272Codice di procedura civile
- art. 187Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio
1996 dal giudice conciliatore di Robbio, nel procedimento civile
vertente tra Tubettificio Robbiese s.r.l. e Edyl Sistem s.n.c.,
iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società a
responsabilità limitata aveva contestato le fatture emesse da una
società in nome collettivo, chiedendo altresì di provare le proprie
ragioni attraverso la testimonianza dei due soci amministratori della
stessa attrice, il giudice conciliatore di Robbio, con ordinanza
emessa il 16 febbraio 1996, a fronte dell'eccezione d'incapacità dei
testi sollevata dalla convenuta ex art. 246 del codice di procedura
civile, dopo aver rilevato che i predetti soci possedevano di fatto
le funzioni di amministratori (e che vi era quindi luogo ad ammettere
tale eccezione), ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale della norma
predetta, nella parte in cui non consente la testimonianza di terzi
interessati al giudizio;
che, secondo il giudice a quo, allorché un fatto diviene oggetto
di prova il giudice dovrebbe conoscere della verità materiale del
medesimo, non essendo il principio dispositivo sufficiente ad
assicurare la realizzazione dei diritti della difesa, mentre il
procedimento probatorio dovrebbe a sua volta garantire l'ammissione
della sola prova a disposizione della parte;
che, a parere del rimettente, la norma impugnata, nello stabilire
a priori l'esclusione anche dell'unica prova rilevante ai fini del
decidere, verrebbe a ledere il principio dell'integrale attuazione
della garanzia della difesa, in quanto impone che il testimone sia
sempre un terzo non interessato rispetto al rapporto controverso, ed
inoltre sarebbe priva di ogni ragionevole fondamento, nonché
eccessivamente compressiva del diritto alla prova;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata analoga
questione con la sentenza n. 248 del 1974 e che il giudice a quo,
oltre a non prendere in considerazione tale decisione, non aggiunge
argomenti sostanzialmente diversi rispetto a quelli a suo tempo
esaminati;
che, in particolare, l'osservazione secondo cui la testimonianza
del terzo interessato sarebbe nella specie l'unico strumento a
disposizione dell'attore per provare un fatto costitutivo, non può
addursi a sostegno della prospettata violazione dell'art. 24 della
Costituzione, in un ordinamento in cui - salve le eccezionali ipotesi
di iniziativa officiosa - l'assolvimento dell'onere probatorio resta
imprescindibilmente a carico della parte;
che, inoltre, è palesemente da escludere l'asserita
irragionevolezza della norma, in quanto il denunciato art. 246 cod.
proc. civ. viene ad esprimere (nella forma di una presunzione
assoluta d'incapacità a testimoniare delle parti, anche potenziali)
l'insuperabile antinomia tra teste e titolare dell'interesse fatto
valere, e ciò trova la sua ragione nel bilanciamento tra i
contrapposti diritti di difesa, attuato dal legislatore nel
disciplinare i modi di partecipazione al processo (cfr. ordinanza n.
494 del 1987) e nel distinguere tra fonti di prova e mezzi
istruttori;
che, d'altronde, il giudice ha pur sempre il potere (ex artt.
272 e 187 cod. proc. civ.) di risolvere prima del merito ogni
questione relativa all'intervento, così garantendo la corretta
corrispondenza tra l'apporto al processo e la situazione soggettiva
di chi vi prende parte;
che la questione è pertanto manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice
conciliatore di Robbio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte