Ordinanza n. 75/1998
Altra decisione · depositata il 26/03/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 515/1993
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 21Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 1legge 515/1993
- art. 16legge 515/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica), promossi con ordinanze emesse:
1) l'una il 22 aprile 1996 dal pretore di Bari nel procedimento
civile vertente tra il Gruppo Editoriale Sigma 86 S.p.a. ed il
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, iscritta al n. 879 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) l'altra il 1 luglio 1996 dal pretore di Novara, sezione
distaccata di Borgomanero, nel procedimento civile vertente tra la
SAM Editoriale S.r.l. ed il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, iscritta al n. 1219 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il pretore di Bari, con ordinanza del 22 aprile 1996
(r.o. n. 879 del 1996) - emessa nel corso del giudizio instaurato dal
Gruppo Editoriale Sigma 86 S.p.a., in opposizione alla sanzione
amministrativa pecuniaria di L. 50.000.000 irrogata dal Garante per
la radiodiffusione e l'editoria, per la violazione dell'art. 1, comma
5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 16, comma 4, del
regolamento 26 gennaio 1994 per la disciplina delle trasmissioni di
propaganda elettorale - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), denunciandone il
contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, nella
parte in cui, per l'illecito commesso da emittenti operanti in ambito
locale, non prevede una sanzione con un minimo edittale meno elevato
rispetto a quanto stabilito per la concessionaria del servizio
pubblico e per le emittenti private operanti in ambito nazionale;
che il pretore di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, con
ordinanza del 1 luglio 1996 (r.o. n. 1219 del 1996) - emessa nel
corso di un analogo giudizio instaurato dalla SAM Editoriale S.r.l.
in opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria - ha sollevato questione
di legittimità costituzionale della medesima disposizione dell'art.
15, comma 1, della citata legge n. 515 del 1993 per contrasto con
l'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui la
citata norma non distingue, in sede di graduazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, tra i soggetti operanti in ambito
nazionale e quelli in ambito locale;
che in entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate;
Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996 n. 650 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 545 recante
disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.
Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora
in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma
codificata) il cui art. 1, comma 23, nel disporre che "nei confronti
degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo", stabilisce, altresì, che
"le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto devono intendersi
prive di efficacia";
che, in relazione all'accennata modifica legislativa ed
all'ambito temporale di applicabilità del menzionato art. 1, comma
23, occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti, perché
valutino se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate
siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Malvica
Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte