Ordinanza n. 753/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82d.P.R. 417/1974
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 14legge 477/1973
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R.
31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale
docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato"), promosso con ordinanza emessa
il 25 gennaio 1980 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti
proposti da Manzoni Mario ed altro contro il Ministero della Pubblica
Istruzione, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno
1983;
Visti l'atto di costituzione di Manzoni Mario ed altro nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 il T.A.R. del
Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 per violazione: a)
dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 14 della l. 30 luglio 1973,
n. 477 (contenente delega al Governo per la emanazione di norme sullo
stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato), che ha stabilito anche per il personale direttivo della
scuola il principio del riconoscimento o riscatto "di tutti i servizi
scolastici, di ruolo o non di ruolo", mentre la norma denunciata
avrebbe limitato il riconoscimento al "servizio effettivamente
prestato nella carriera di provenienza" e nella misura di un terzo ai
fini giuridici ed economici, escludendo così il riconoscimento dei
servizi non di ruolo prestati nella carriera di provenienza e in
quella di appartenenza; b) degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la
disposizione impugnata introdurrebbe una ingiustificata
discriminazione tra servizi di ruolo e servizi non di ruolo, con
conseguente diversa valutazione del lavoro svolto a parità di
condizioni (quantità e qualità, orario, doveri verso l'ufficio,
impegno), uguale essendo il valore sostanziale della prestazione
lavorativa in entrambi i servizi; c) dell'art. 3 Cost., sotto
l'ulteriore profilo che la norma denunciata, dettando per i presidi,
ai fini del riconoscimento dei servizi pregressi, una disciplina
diversa da quella prevista nell'art. 81 dello stesso d.P.R. n. 417
del 1974, per il personale insegnante, creerebbe una inammissibile
discrimina zione tra le due categorie, richiedendosi altresì per
l'una (presidi) che il servizio da riconoscere sia "effettivamente"
reso, con la conseguenza di vanificare il già operato riconoscimento
di servizi non di ruolo "comunque" prestati dai presidi nella
carriera di insegnanti, anche in aspettativa per motivi di salute o
altre situazioni escludenti la prestazione effettiva di servizio;
che si sono costituiti gli originari ricorrenti nel giudizio a
quo sostenendo la illegittimità costituzionale della norma
denunciata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministrri,
con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo
per la infondatezza della proposta questione.
Considerato che, nella norma assunta a riferimento (art. 14 della
legge delega n. 477 del 1973) per sostenere il contrasto con l'art.
76 Cost., non risulta che fosse prevista, ancorché implicitamente,
la piena equiparazione dei servizi di ruolo e non di ruolo, la cui
valutazione per le diverse categorie di personale era stata quindi
rimessa all'apprezzamento del legislatore delegato;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, (sent. n.
52 del 1981, ord. n. 318 del 1988), i servizi di ruolo e non di ruolo
postulano discipline distinte, specie in ordine alla loro valutazione
ai fini giuridici oltreché economici, e non è irragionevole che il
legislatore valuti nella carriera superiore servizi prestati in
quella inferiore solo se caratterizzati da una qualificazione
derivante dalla immissione in ruolo;
che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto diverse
sono le situazioni regolate dagli artt. 81 (riconoscimento per i
docenti dei servizi non di ruolo) e 82 (riconoscimento per i presidi
dei servizi di ruolo resi come docenti) mentre nessuna norma
prescrive di rivalutare riconoscimenti già operati, peraltro in
servizi diversi;
che non appare irragionevole aver limitato per i presidi il
riconoscimento ai soli servizi di ruolo "effettivamente" prestati,
poiché, a parte la previsione dell'art. 85, ultimo comma, dello
stesso decreto delegato - a tenore del quale si tiene conto per tutti
di alcuni servizi non effettivamente prestati (periodi di congedo e
di aspettativa retribuiti) - non appare irragionevole escludere dalla
valutazione nella carriera superiore periodi di servizio che, per non
essere effettivi, non costituiscono, in base all'apprezzamento del
legislatore, titolo di qualificazione professionale;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme
sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato"), in riferimento agli artt. 3, 36, 76 Cost., sollevate dal
T.A.R. del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:753 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte