Corte costituzionale

Ordinanza n. 754/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 24d.l. 463/1983

citata

  • art. 4legge 1053/1971
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12

settembre 1983, n. 463, ("Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e l'I.N.A.D.E.L. ed

altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione della U.S.L. 10-H nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa l'11

ottobre 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Teglia

Claudio e INADEL ed altri, ha sollevato - in riferimento agli artt.

24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104, primo comma,

della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, nella parte in cui (primo comma) prevede che

"l'inclusione della indennità integrativa speciale di cui alla legge

27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della

contribuzione per l'assistenza sanitaria disposta dal terzo comma

dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 è da intendersi

riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la

indennità integrativa speciale suddetta";

che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, per

il suo carattere di interpretazione autentica, assume efficacia

retroattiva ponendosi così in contrasto con gli invocati parametri

costituzionali e violando altresì il principio generale della

divisione dei poteri;

che si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte

l'Unità sanitaria locale 10H di Firenze, eccependo

l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale e

concludendo, comunque, per la loro infondatezza;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in

giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha

prospettato dubbi sull'ammissibilità delle questioni dedotte ed ha,

comunque, chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che devono essere disattese le eccezioni di

inammissibilità prospettate sotto il profilo della mancanza di

motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni

prospettate, motivazione che è invece desumibile dal contesto della

ordinanza di rimessione;

che, quanto al merito delle questioni, l'interpretazione

autentica offerta dalla disposizione impugnata non costituisce né

violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, né lesione

del diritto di non essere distolti dal giudice naturale, né

interferenza nella sfera del potere giudiziario, e ciò in relazione

alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 118 del

1957, n. 175 del 1974, n. 68 del 1984, n. 36 del 1985, n. 167 del

1986 e n. 236 del 1986), la quale ha sempre affermato che il

principio della irretroattività della legge non assurge in assoluto

a precetto costituzionale, salva la materia penale, e che pertanto

l'adozione di norme interpretative è rimessa alla prudente

valutazione del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 24, primo comma, del decreto legge 12

settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte

in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, comma terzo, della legge 6

dicembre 1971, n. 1053 ("Diritto degli assistiti dall'ENPAS e

dall'ENPDEP all'assistenza sanitaria diretta opzionale") nei

confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata, in riferimento

agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:754 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte