Ordinanza n. 754/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24d.l. 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1053/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12
settembre 1983, n. 463, ("Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e l'I.N.A.D.E.L. ed
altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione della U.S.L. 10-H nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa l'11
ottobre 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Teglia
Claudio e INADEL ed altri, ha sollevato - in riferimento agli artt.
24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104, primo comma,
della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638, nella parte in cui (primo comma) prevede che
"l'inclusione della indennità integrativa speciale di cui alla legge
27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della
contribuzione per l'assistenza sanitaria disposta dal terzo comma
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 è da intendersi
riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la
indennità integrativa speciale suddetta";
che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, per
il suo carattere di interpretazione autentica, assume efficacia
retroattiva ponendosi così in contrasto con gli invocati parametri
costituzionali e violando altresì il principio generale della
divisione dei poteri;
che si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte
l'Unità sanitaria locale 10H di Firenze, eccependo
l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale e
concludendo, comunque, per la loro infondatezza;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha
prospettato dubbi sull'ammissibilità delle questioni dedotte ed ha,
comunque, chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che devono essere disattese le eccezioni di
inammissibilità prospettate sotto il profilo della mancanza di
motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni
prospettate, motivazione che è invece desumibile dal contesto della
ordinanza di rimessione;
che, quanto al merito delle questioni, l'interpretazione
autentica offerta dalla disposizione impugnata non costituisce né
violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, né lesione
del diritto di non essere distolti dal giudice naturale, né
interferenza nella sfera del potere giudiziario, e ciò in relazione
alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 118 del
1957, n. 175 del 1974, n. 68 del 1984, n. 36 del 1985, n. 167 del
1986 e n. 236 del 1986), la quale ha sempre affermato che il
principio della irretroattività della legge non assurge in assoluto
a precetto costituzionale, salva la materia penale, e che pertanto
l'adozione di norme interpretative è rimessa alla prudente
valutazione del legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 24, primo comma, del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte
in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, comma terzo, della legge 6
dicembre 1971, n. 1053 ("Diritto degli assistiti dall'ENPAS e
dall'ENPDEP all'assistenza sanitaria diretta opzionale") nei
confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata, in riferimento
agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:754 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte