Ordinanza n. 76/1982
Altra decisione · depositata il 16/04/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 122/1979
- art. 1legge 771/1977
- art. 2legge 771/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 novembre
1972, n. 771 (Istituzione della II Università statale di Roma)
promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti dalla
Congregazione "Missionari servi dei poveri", Boccone del povero ed
altri, contro il Comitato tecnico amministrativo della II Università
statale di Roma ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21
marzo 1979.
Visto l'atto di costituzione della Congregazione "Missionari servi
dei poveri", Boccone del povero;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avv. Giuseppe Sammartino per la Congregazione "Missionari
servi dei poveri", Boccone del povero.
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel
corso di un procedimento vertente sui ricorsi riuniti proposti dalla
Congregazione "Missionari servi dei poveri" e altri contro il Comitato
tecnico amministrativo della II Università Statale di Roma, ha
sollevato, con ordinanza del 14 giugno 1978, questione incidentale di
legittimità costituzionale della legge 22 novembre 1972 n. 771
(Istituzione della II Università Statale di Roma), in riferimento
all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non
contiene i programmi dell'opera da realizzare e i termini entro i quali
l'opera stessa e le conseguenti espropriazioni devono avere inizio e
compimento, per il dubbio che tale omissione violi il principio
dell'attualità ed effettività dei motivi di interesse generale che
giustificano il sacrificio della proprietà privata.
Ritenuto che successivamente alla ordinanza di rimessione è
sopravvenuta la legge 3 aprile 1979, n. 122, la quale afferma nell'art.
4, secondo comma, che "ferma restando la dichiarazione di pubblica
utilità di cui agli artt. 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre
1977, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per
l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge";
Considerato che tale nuova disposizione costituisce jus
superveniens e che è quindi necessario che il giudice a quo proceda ad
una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione di
legittimità costituzionale alla luce della normativa introdotta con la
citata legge n. 122 del 1979.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte