Ordinanza n. 76/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 498Codice di procedura penale
- art. 2legge 22/1989
- art. 4legge 22/1989
usata come parametro
citata
- art. 200Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 498 e 192 del
codice di procedura penale del 1930, modificati dagli artt. 2 e 4
della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della
contumacia), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal
Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Alfano Serge,
iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso del dibattimento di primo grado a carico
di Alfano Serge, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 giugno
1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 192, ultimo
comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, quali
sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,
"nella parte in cui escludono la facoltà del difensore d'ufficio di
proporre impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa di
contumacia";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato
per altra questione "del tutto identica" (R.O. n. 347 del 1989);
Considerato che tale identica questione è stata dichiarata
manifestamente inammissibile con ordinanza n. 13 del 1990, in quanto
sollevata dal giudice a quo, come nella presente fattispecie, "prima
della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale da
determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del
concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice di procedura
penale del 1930, può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza
contumaciale "soltanto con l'impugnazione contro la sentenza";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 192, ultimo comma, e 498 del
codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e
4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della
contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte