Ordinanza n. 76/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438,439,440 e
442 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il
14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Rieti nel procedimento penale a carico di Conti Galafro
ed altro iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore prof. Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza in data 14 febbraio 1991 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 3 ottobre 1991 - reg. ord. n. 644 del
1991) il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di
Rieti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nelle parti in
cui subordinano al consenso non motivato ed insindacabile del
pubblico ministero l'adozione del giudizio abbreviato richiesto
dall'imputato, non consentendo al giudice di valutare le ragioni
addotte dal pubblico ministero a giustificazione del "dissenso", e
non attribuendogli, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso
medesimo, il potere di applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate
violerebbero gli artt. 3 e 25 della Costituzione, determinando
un'irragionevole disparità di trattamento, in primo luogo fra accusa
e difesa, in secondo luogo fra imputati nell'ambito di uno stesso
procedimento o per gli stessi reati, e, infine, rispetto alla
disciplina dettata per il patteggiamento, nell'ambito della quale,
l'esercizio della funzione giurisdizionale non risulta menomato dalla
scelta insindacabile del pubblico ministero;
che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già
dichiarato, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2,
dello stesso codice;
che la questione sollevata va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione, dal Giudice per le Indagini preliminari presso
il Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte