Ordinanza n. 76/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 87/1953
- art. 5legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme
per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1995
dal pretore di La Spezia sull'istanza proposta da P.M.A., iscritta al
n. 671 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso del procedimento relativo alla richiesta di
una minore per ottenere l'autorizzazione a decidere l'interruzione
volontaria della gravidanza, il pretore di La Spezia, in funzione di
giudice tutelare, ha sollevato, con ordinanza del 25 maggio 1995
(pervenuta a questa Corte il 14 settembre 1995), questione di
legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza), in riferimento agli
articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente osserva, preliminarmente, che il
procedimento regolato dall'art. 12 della legge n. 194 del 1978 dà
luogo all'esercizio della funzione giurisdizionale, sia pure in forma
non contenziosa, in quanto è affidata al giudice, al fine del
provvedimento autorizzatorio, la verifica della corrispondenza tra le
ragioni addotte dalla minorenne e le circostanze che legittimano in
via generale l'interruzione della gravidanza, quali indicate
nell'art. 4 della stessa legge;
che, muovendo da questo rilievo, il rimettente contesta la
configurazione che la giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n.
463 del 1988) ha dato all'autorizzazione giudiziale quale
provvedimento esterno al riscontro delle condizioni di fatto previste
dalla legge per consentire l'interruzione della gravidanza: una
configurazione che individua nel consultorio, o nella struttura
socio-sanitaria, o nel medico di fiducia i soggetti abilitati a
effettuare tale riscontro, secondo l'art. 5 della legge n. 194 del
1978, e che definisce quindi l'intervento del giudice tutelare come
pertinente alla sfera della capacità della donna minorenne, sul
piano della adeguata valutazione dell'atto di interruzione della
gravidanza;
che il pretore ritiene invece che il provvedimento
autorizzatorio, in quanto integrativo della volontà della minore, si
risolva esso stesso in una manifestazione di volontà, convergente
con quella della donna e che, pertanto, al giudice sia affidata una
valutazione in concreto del contenuto intrinseco dell'atto;
che il pretore sottopone a questa Corte lo scrutinio di
costituzionalità degli articoli 4, 5 e 12 della legge n. 194 del
1978 "nella parte in cui consentono alla donna di decidere e al
giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere
l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi
in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed
attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo e non altrimenti
evitabile per la salute della madre", per contrasto con gli articoli
2 e 31, secondo comma, della Costituzione, i quali proteggono la vita
del concepito e la maternità;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale, rilevando l'identità della questione sollevata con
quella già decisa dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 293
del 1993, nel senso della manifesta inammissibilità, ha concluso per
analoga declaratoria anche nel presente giudizio;
Considerato che il pretore di La Spezia ripropone a questa Corte
profili già ripetutamente affrontati e decisi (oltre all'ordinanza
n. 463 del 1988 citata dal rimettente, sentenza n. 196 del 1987 e, da
ultimo, ordinanza n. 293 del 1993), concernenti il procedimento di
autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza
da parte di donna minore di età (ed entro i primi novanta giorni di
gestazione), procedimento sul quale si innesta l'intervento del
giudice tutelare allorché non vi sia l'assenso degli esercenti la
potestà o la tutela sulla minore, o vi siano pareri difformi da
parte di costoro o, ancora, sussistano seri motivi che impediscano o
sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la
tutela (art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978,
anch'esso coinvolto nell'impugnativa insieme alla norma sostanziale
dell'art. 4 e a quella dell'art. 5 della legge, concernente le
procedure medico-sanitarie e amministrative);
che le censure dedotte dal rimettente muovono dal presupposto
della configurazione del provvedimento giudiziale come integrativo
della volontà della donna, nel cui ambito pertanto al giudice
sarebbe affidato anche il potere di valutazione intrinseca del
contenuto della decisione che la minore intende prendere e per la
quale deve essere autorizzata dal giudice tutelare;
che, in senso diverso, deve ribadirsi che il potere
autorizzatorio del giudice tutelare è previsto (quando si
verifichino le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12
della legge n. 194 del 1978) a garanzia della consapevolezza circa i
beni di rilievo costituzionale consistenti nella tutela della vita
del concepito e della vita e della salute della donna (sentenza n. 27
del 1975) e della serietà della loro valutazione e ponderazione
(ordinanza n. 293 del 1993; sentenza n. 109 del 1981), e quindi anche
a garanzia del rispetto delle procedure che la legge ha previsto a
tale scopo, in un sistema che prefigura interventi di sostegno e di
solidarietà da parte dei servizi sociali per superare le cause che
potrebbero portare all'interruzione della gravidanza (art. 2, primo
comma, e art. 5, primo e secondo comma, della legge n. 194 del 1978);
che, rispetto a questa funzione del procedimento dinanzi al
giudice tutelare, è attribuito a tale giudice - in tutti i casi in
cui l'assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non
possa essere espresso - il compito di "autorizzazione a decidere", un
compito che (alla stregua della stessa espressione usata per
indicarlo dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978)
non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione
essendo rimessa - alle condizioni previste - soltanto alla
responsabilità della donna;
che la diversa visione che del proprio ruolo ha il giudice
tutelare rimettente condurrebbe ad ammettere un suo potere
decisionale concorrente non sindacabile (ex art. 12, secondo comma,
della legge n. 194 del 1978), concernente il merito di una decisione
che invece, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte
(ordinanza n. 389 del 1988), il legislatore ha inteso lasciare -
secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile - alla
responsabilità finale della donna;
che deve pertanto essere ancora una volta ripetuto che,
nell'ambito della procedura autorizzatoria di cui all'art. 12
impugnato, non viene direttamente in causa l'interesse del concepito
(ordinanza n. 463 del 1988) e ciò non nel senso dell'indifferenza
dell'ordinamento rispetto a esso - come erroneamente affermato dal
giudice rimettente - ma nel senso che a tale interesse sono
preordinati gli accertamenti, le valutazioni e le attività previste
a tutela della maternità e della vita del concepito, cui sono
chiamati i soggetti indicati dall'art. 5 della legge;
che, per quanto detto, ai fini dell'esercizio della potestà
autorizzatoria del giudice tutelare, che l'art. 12 della legge n.
194 subordina a condizioni che spetta al giudice medesimo accertare,
rilevano invece esigenze diverse, anch'esse di grande significato,
che si compendiano nella verifica in ordine all'esistenza delle
condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa
in piena libertà morale, ciò che presuppone la consapevolezza più
ampia e approfondita possibile, da un lato, dei beni che la decisione
medesima coinvolge e, dall'altro, dei presupposti relativi alla
salute della madre che la legge prevede, nonché la conoscenza e la
valutazione di tutti gli altri fattori (di natura economico-sociale e
giuridica) che l'ordinamento è tenuto a predisporre a favore della
maternità;
che, così ribadita la configurazione complessiva del
procedimento concernente la "autorizzazione a decidere" del giudice
tutelare, ne segue la conferma della dichiarazione di manifesta
inammissibilità, per irrilevanza, della questione sollevata sugli
articoli 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, nonché di quella
riferita all'art. 12 della stessa legge, denunciato non in quanto
tale ma come mezzo di introduzione delle censure sui predetti
articoli 4 e 5 (v. ordinanza n. 293 del 1993 citata);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in
riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione,
dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte