Ordinanza n. 76/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 594Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 19Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 26 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", nel testo risultante dall'abrogazione parziale
dichiarata - quanto al primo - dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312,
recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera
a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore
dell'abrogazione medesima" e - quanto al secondo - dal d.P.R. 28
luglio 1995, n. 313, recante "Abrogazione, a seguito di referendum
popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché
differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima",
promossi con ordinanze emesse:
1) l'una, il 27 febbraio 1996 dal pretore di Rieti, sul ricorso
proposto dal sindacato Confsal Metalmeccanici contro la Vanossi Sud
s.p.a., iscritta al n. 1014 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
2) l'altra, il 24 maggio 1996 dal pretore di Padova sul ricorso
proposto dal sindacato F.L.M.U.-C.U.B. di Padova e provincia contro
la FIREMA Trasporti s.p.a., iscritta al n. 55 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della F.L.M.U.-C.U.B., nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il pretore di Rieti, con ordinanza del 27 febbraio
1996 (r.o. n. 1014 del 1996) emessa nel corso del procedimento civile
vertente tra il sindacato Confsal Metalmeccanici e la società
Vanossi Sud s.p.a., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 19 e 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", nel testo risultante dalla parziale abrogazione
dichiarata - quanto al primo - dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312,
recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera
a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata
in vigore dell'abrogazione medesima" e - quanto al secondo - dal
d.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, recante "Abrogazione, a seguito di
referendum popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del d.lgs. 16
aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché
differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima";
che, ad avviso del rimettente, il citato art. 19, conferendo al
datore di lavoro "una facultas eligendi in ordine all'individuazione
delle controparti contrattuali", risulterebbe incompatibile con gli
artt. 3 e 39 della Costituzione per le stesse ragioni risultanti
dall'ordinanza del pretore di Milano, in data 27 novembre 1995, con
la quale è stata rimessa a questa Corte identica questione di
legittimità costituzionale di detto art. 19, "cui è pertanto
sufficiente rinviare";
che, secondo il giudice a quo analoga questione di legittimità
costituzionale sorgerebbe "necessariamente anche in ordine all'art.
26 della stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 39 della
Costituzione", atteso che la disposizione censurata, nell'attribuire
rilevanza "alla sottoscrizione contrattuale in ordine alla percezione
dei tributi", si fonda "sull'identico presupposto" che permea di
contenuto la censura sollevata nei confronti dell'art. 19 della legge
n. 300 del 1970, nel testo attualmente vigente;
che il pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio 1996 (r.o.
n. 55 del 1997) - emessa nel corso del giudizio di opposizione
promosso dalla F.L.M.U.-C.U.B. avverso il decreto pretorile di
rigetto, per difetto di interesse ad agire, della domanda avanzata
per denunciare l'antisindacabilità di taluni comportamenti della
FIREMA Trasporti s.p.a. - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 19 della legge n. 300 del 1970;
che il rimettente - premesso che quest'ultimo articolo, nella sua
nuova formulazione, individua la maggiore rappresentatività del
sindacato, e quindi l'attribuzione dei diritti di cui al capo III
della medesima legge, nell'unico criterio della sottoscrizione di
contratto collettivo applicato nell'unità produttiva - ritiene che
la norma denunciata violi, innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione,
sotto il profilo della disparità di trattamento tra associazioni
sindacali che siano firmatarie o meno di contratti collettivi, senza
considerare, invece, l'effettivo consenso di cui le stesse
associazioni godano fra i lavoratori e, al tempo stesso, che la
stipula di un contratto collettivo non è "sempre indice di
particolare potere rappresentativo del sindacato tale da giustificare
l'accesso alla c.d. legislazione di sostegno";
che, inoltre, la disposizione censurata sarebbe in contrasto con
l'art. 39 della Costituzione, in quanto riconduce la maggiore
rappresentatività delle associazioni sindacali non tanto
all'incisività della loro azione, bensì a fattori esterni ed in
particolare al "potere di accreditamento del datore di lavoro",
generando un contesto nel quale il sindacato "potrebbe essere portato
a privilegiare più che la tutela degli interessi dei lavoratori, la
ricerca del consenso della controparte datoriale, con conseguente
sviamento rispetto al suo ruolo istituzionale";
che, nel giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Padova
(r.o. n. 55 del 1997), si è costituita la F.L.M.U.-C.U.B. per
chiedere, in via principale, l'accoglimento della questione ovvero,
in via alternativa, una pronunzia di rigetto, sul presupposto
interpretativo che la stipulazione di contratti collettivi di lavoro
ponga in essere "una presunzione di rappresentatività, che non
preclude, al sindacato che sia per altra via maggiormente
rappresentativo, la prova in ordine alla ricorrenza di tale requisito
al fine di legittimamente costituire una Rsa";
che, in entrambi i giudizi, ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, rilevando preliminarmente l'inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal pretore
di Rieti ed, in ogni caso, concludendo per la manifesta infondatezza
di tutte le sollevate questioni.
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe
o, comunque, connesse, vanno riuniti;
che il pretore di Rieti, oltre a non far cenno alcuno della
fattispecie sottoposta alla sua cognizione, si limita a rinviare,
quanto alle ragioni poste a sostegno delle dedotte censure di
incostituzionalità, ad altra ordinanza di rimessione, già oggetto,
peraltro, di pronunzia di infondatezza da parte di questa Corte con
sentenza n. 244 del 1996;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., da
ultimo, sentenza n. 79 del 1996), è manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata in termini che non
consentano la verifica sull'avvenuto apprezzamento da parte del
giudice a quo circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione medesima, risultando a tal fine necessario che lo
stesso rimettente fornisca elementi sulla fattispecie concreta
sottoposta al suo giudizio, motivi circa la rilevanza della questione
e renda esplicite le ragioni del dubbio di legittimità
costituzionale, attraverso argomentazioni autosufficienti, non
potendo attingersi, per emendarne carenze, alla motivazione di altra
ordinanza emessa in diverso procedimento;
che, pertanto, le questioni sollevate dal pretore di Rieti vanno
dichiarate manifestamente inammissibili;
che, quanto alle censure sollevate dal pretore di Padova nei
confronti dell'art. 19, la Corte ha già dichiarato non fondata la
dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo
della disparità di trattamento tra associazioni sindacali firmatarie
o meno di contratti collettivi, nonché dell'art. 39 della
Costituzione, in ragione della prospettata dipendenza del requisito
della maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali "dal
potere di accreditamento del datore di lavoro" (sentenza n. 244 del
1996);
che, inoltre, con le ordinanze nn. 345 del 1996 e 148 del 1997,
ribaditasi l'infondatezza di doglianze analoghe a quelle appena
accennate, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata anche la
questione dell'asserita violazione dell'art. 39 della Costituzione
(nonché dell'art. 2 della Costituzione, sostenuta in base ad
argomentazioni similari) sotto il profilo della minorata o,
addirittura, elisa libertà del sindacato di accettare o meno la
stipula di un contratto collettivo in funzione esclusiva della
migliore tutela dei propri rappresentati, in quanto il contesto
generato dalla disposizione impugnata lo indurrebbe a privilegiare la
ricerca del consenso della controparte datoriale per acquisire i
vantaggi derivanti dall'accesso alla c.d. legislazione di sostegno,
con conseguente sviamento dal ruolo istituzionale proprio;
che, pertanto, non emergendo a supporto della questione sollevata
dal pretore di Padova argomentazioni e profili nuovi o tali,
comunque, da indurre a discostarsi dai richiamati orientamenti, la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 26 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", nel testo risultante dall'abrogazione parziale
dichiarata - quanto al primo - dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312,
recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera
a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore
dell'abrogazione medesima" e - quanto al secondo - dal d.P.R. 28
luglio 1995, n. 313, recante "Abrogazione, a seguito di referendum
popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché
differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima",
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal
pretore di Rieti con ordinanza in epigrafe indicata;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nel testo di cui sopra, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 39 della Costituzione, dal pretore di Padova con ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte