Ordinanza n. 77/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza 17
luglio 1980 nei confronti della Corte costituzionale a seguito
dell'ordinanza n. 94 emessa dalla detta Corte il 18 giugno 1980 sulla
domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Pretore di
Augusta del 18 febbraio 1980, domanda contenuta nel ricorso proposto
dalla Regione Sicilia, notificato il 24 aprile 1980, depositato il 29
successivo ed iscritto al n. 8/1980, per conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 21 r.a.c).
Udito nella Camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Siracusa, chiamato a provvedere
sull'istanza di revoca della provvisoria sospensione di Salvatore
Placenti dai pubblici uffici, ordinata dal Pretore di Augusta con
sentenza del 18 febbraio 1980, ha dichiarato di non potersi
pronunciare sull'istanza medesima, dal momento che questa Corte, con
ordinanza n. 94 del 1980, aveva a sua volta sospeso - nel corso di un
giudizio per conflitto di attribuzione, instaurato dalla Regione
Sicilia - l'esecuzione della citata sentenza, nella parte concernente
la provvisoria esclusione di Salvatore Placenti dall'esercizio del
pubblico ufficio di deputato regionale; che secondo il Tribunale di
Siracusa, per avere emesso la predetta ordinanza senza alcuna
"pregiudiziale delibazione sull'ammissibilità del conflitto di
attribuzione sollevato dalla Regione", la Corte avrebbe "invaso" la
"sfera di attribuzione" spettante al Tribunale stesso, quale "giudice
naturale del Placenti": e ciò in violazione degli artt. 25, 101,
102, 104 e 134 della Costituzione;
ritenuto che il Tribunale ha pertanto sollevato - con ordinanza
datata 17 luglio 1980 - conflitto di attribuzione nei confronti della
Corte, la quale avrebbe valutato la sussistenza di "gravi ragioni",
tali da doversi sospendere l'esecuzione della citata sentenza del
Pretore di Augusta, "prima di conoscere se la dedotta lesione" delle
attribuzioni regionali "fosse tale da potervi la Corte porre rimedio
nell'ambito della sua competenza"; che la predetta ordinanza della
Corte sarebbe dunque illegittima e "come tale" costituirebbe "strumento
di invasione dell'ambito di attribuzione" del ricorrente, cui sarebbe
stata temporaneamente sottratta la "competenza giurisdizionale
penale"; che per il ricorrente "l'organo nei cui confronti sia stato
elevato conflitto non deve subire, nemmeno interinalmente, gli effetti
di una effettiva invasione di attribuzioni prima che il denunziato
conflitto, in pendenza di giudizio, sia passato al vaglio di
ammissibilità della Corte costituzionale deputata a risolverlo":
senza di che verrebbe meno la sola garanzia "volta a scongiurare che
con inammissibili ricorsi al regolamento delle competenze si
paralizzi, anche se temporaneamente, l'attività istituzionale
dell'organo apparentemente confliggente"; che gli artt. 40 della legge
n. 87 del 1953 e 28 delle norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte dovrebbero interpretarsi nel senso "che le ordinanze di
sospensione vengano adottate dalla Corte previo esame di
ammissibilità dei relativi conflitti"; che, nel caso contrario,
spetterebbe alla Corte, "verificata la non manifesta infondatezza
della eccezione" (che il ricorrente prospetta in via subordinata) "ed
attesa la rilevanza della questione ai fini della risoluzione del
conflitto", dichiarare "incidentalmente" l'illegittimità degli
articoli medesimi; e che, in entrambe le ipotesi, la Corte dovrebbe
statuire, "annullando il provvedimento impugnato", che con lo stesso
sarebbe stata temporaneamente sottratta al ricorrente "la funzione
giurisdizionale penale", impedendogli "di conoscere sulla istanza di
revoca del menzionato interdetto pretorile in relazione agli uffici di
deputato e assessore regionale".
Considerato che la Corte è stata convocata, a norma dell'art. 37
della legge n. 87 del 1953, per decidere in camera di consiglio se il
ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga "tra
organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri
cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali";
che tanto il Tribunale di Siracusa quanto la Corte costituzionale
rientrano - potenzialmente - fra gli organi legittimati ad essere
parti in conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato; che nel
caso in esame non sussiste, però, "la materia di un conflitto", che,
infatti, nel ricorso non si contesta alla Corte la spettanza del
potere di sospendere, "per gravi ragioni", l'esecuzione di
provvedimenti impugnati mediante conflitto di attribuzione, insorto fra
una Regione e lo Stato; che non si contesta neppure il potere di
disporre la sospensione di misure adottate da organi giurisdizionali,
nei confronti dei quali una Regione abbia proposto conflitto (come
questa Corte ha ammesso fin dalla sentenza n. 66 del 1964); che il
ricorso si limita, invece, a negare la legittimità della sospensione
disposta con l'ordinanza n. 94 del 1980, in quanto non sorretta da un
previo specifico giudizio sull'ammissibilità del ricorso regionale in
esame: desumendo, da questo solo assunto, che la Corte avrebbe invaso
una sfera di competenza costituzionalmente riservata al ricorrente (e
lasciando intendere che, ove la Corte avesse valutato l'ammissibilità
del ricorso predetto, ne sarebbe risultata l'insussistenza di ogni
"materia di conflitto tra Regione e Stato");
che, di conseguenza, il presente conflitto si dimostra proposto
allo scopo di censurare il modo in cui si è concretamente esplicata
la giurisdizione propria della Corte: donde l'inidoneità della
predetta questione a determinare un conflitto di attribuzione, sia tra
Stato e Regione (cfr. la sent. n. 289 del 1974), sia tra poteri dello
Stato (cfr. la sent. n. 30 del 1980); e che il ricorso del Tribunale di
Siracusa si risolve dunque in un inammissibile mezzo di gravame,
esplicitamente escluso dal terzo comma dell'art. 137 Cost., tanto più
che l'attuale giudizio è ben distinto da quello nel corso del quale
la Corte ha disposto l'impugnata sospensione;
che, d'altra parte, dall'esercizio del potere di sospensione -
previsto dagli artt. 40 della legge n. 87 del 1953 e 28 delle norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte - non può derivare e
non è derivato, nella specie, né un disconoscimento né una
menomazione di attribuzioni costituzionalmente spettanti al Tribunale
di Siracusa: anche ad ammettere, infatti, che il combinato disposto
degli artt. 23 e 41 della legge n. 87 del 1953 imponga al Tribunale
stesso di sospendere - in parte - il giudizio sulla predetta istanza
di revoca promossa da Salvatore Placenti, non ne discenderebbe altro
che una nuova ipotesi di pregiudizialità costituzionale, per sé non
lesiva delle attribuzioni di nessun potere dello Stato;
che a suffragare l'ammissibilità del ricorso in esame non giova
nemmeno argomentare - come già si è ricordato - che "l'organo nei
cui confronti sia stato elevato conflitto non deve subire ... una
effettiva invasione di attribuzioni prima che il denunziato conflitto
... sia passato al vaglio di ammissibilità della Corte
costituzionale": in questi termini, in vero, il conflitto nei
confronti della Corte avrebbe dovuto venire se mai sollevato dal
Pretore di Augusta e non dal Tribunale di Siracusa, dato che quello
giurisdizionale è un potere "diffuso"' nell'ambito del quale ogni
singolo giudice può ricorrere solo in difesa delle proprie
attribuzioni, non già per conto di giudici diversi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte