Ordinanza n. 77/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice
penale e dell'art. 29 del codice di procedura penale del 1930,
promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico
di Balia Francesco ed altro, iscritta al n. 511 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso dell'istruzione formale a carico di Trudu
Mario, Sanna Ignazio, Balia Francesco e Mancusu Adriano, imputati,
fra l'altro, di sequestro di persona a scopo di estorsione da cui era
derivata la morte dell'ostaggio e di tentato omicidio, il Giudice
istruttore del Tribunale di Bologna, disposta la separazione degli
atti concernenti il Balia e il Mancusu, nei confronti dei quali
proseguiva l'istruzione formale, ordinava il rinvio a giudizio dei
primi due imputati "dinanzi al Tribunale di Bologna, competente per
materia e per territorio";
che il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza,
trasmettendo gli atti alla Corte d'assise di Firenze, per essere il
tentato omicidio reato "più grave" - in quanto appartenente alla
competenza della corte d'assise, ai sensi dell'art. 29 del codice di
procedura penale del 1930 - del delitto di sequestro di persona cui
sia seguita la morte cagionata volontariamente dell'ostaggio (art.
630, terzo comma, del codice penale), reato che, "secondo
l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione", non
potendosi ipotizzare "concorso con il delitto di cui all'art. 575
C.P.", in quanto reato complesso, appartiene alla competenza del
tribunale;
che, al termine dell'istruzione formale a carico degli imputati
Balia e Mancusu, il Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, su
eccezione del Pubblico ministero - premesso che "la decisione del
Tribunale di Bologna, con la quale gli atti erano stati trasmessi
alla Corte di assise di Firenze riverbera i suoi effetti anche nel
presente procedimento, ove gli imputati Balia e Mancusu devono
rispondere dei medesimi episodi delittuosi" - ha, con ordinanza del
31 luglio 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 630 del codice
penale e 29 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in
cui il loro combinato disposto, omettendo "ogni previsione in ordine
alla ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione cui sia
seguita una condotta diretta a sopprimere l'ostaggio senza che
quest'ultimo evento si sia verificato", sottrae alla competenza del
tribunale il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione cui
sia seguita la morte dell'ostaggio, quando tale reato sia connesso
con il tentato omicidio, reato di competenza della corte d'assise;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che - pur riconoscendo l'esistenza "di una sorta di
"anomalia", per essere "la fattispecie comprendente il tentativo ad
attrarre per connessione, ai fini della competenza per materia,
quella del reato consumato" - ha chiesto che la questione venga
dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo, mentre, per un verso, mostra di
ritenersi vincolato alla statuizione sulla competenza del Tribunale
di Bologna, per un altro verso, assume "che l'unica lettura della
norma in questione logicamente rispettosa dei princi'pi
costituzionali" dovrebbe essere "quella che ritenga implicitamente
abrogata la previsione in seno all'art. 29 C.P.P. dell'ipotesi di
tentato omicidio allorquando il fatto sia stato realizzato in
occasione di sequestro di persona a scopo di estorsione", così da
evitare "lo spostamento delle norme sulla competenza territoriale e
quella per materia del giudice chiamato a conoscere del reato, con
l'investimento della Corte di Assise, giudice superiore al
Tribunale", non senza aggiungere che "nel dubbio interpretativo"
risulterebbe "indispensabile che la Corte costituzionale si pronunci
sul punto";
e che - a parte ogni considerazione sui criteri nella specie
adottati quanto alla determinazione della competenza per territorio -
l'ordinanza di rimessione prospetta due opposte interpretazioni delle
disposizioni impugnate: l'una nel senso dell'insindacabilità del
provvedimento del Tribunale di Bologna, con conseguente attribuzione
della competenza alla Corte d'assise di Firenze, l'altra nel senso
dell'abrogazione dell'art. 29 del codice di procedura penale del
1930, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale di
Bologna;
che, muovendo dalla prospettazione di due, e così nettamente
contrapposte, scelte interpretative delle disposizioni impugnate,
l'ordinanza di rimessione si limita a sottoporre alla Corte un
normale dubbio interpretativo, la cui soluzione è demandata
esclusivamente al giudice a quo (v. sentenze n. 49 del 1980, n. 472
del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 630,
terzo comma, del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura
penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Bologna con
ordinanza del 31 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte