Ordinanza n. 77/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567, terzo
comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 134,
terzo comma, e 140, primo e secondo comma, stesso codice, promosso
con ordinanza emessa il 13 aprile 1990 dal Pretore di Nardò nel
procedimento penale a carico di Patera Salvatore, iscritta al n. 502
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un processo penale, il Pretore di
Nardò, con ordinanza in data 13 aprile 1990 (r.o. n. 502 del 1990),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
134, secondo comma, e 140, primo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che la prima disposizione impugnata è censurata nella parte in
cui, prevedendo, per la documentazione degli atti, la scrittura
manuale e la forma riassuntiva, si porrebbe in contrasto con i
criteri di cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81,
che impongono: a) la massima semplificazione nello svolgimento del
processo (n. 1); b) l'adozione del metodo orale (n. 2); c)
l'immediatezza e concentrazione del dibattimento (n. 66); d) l' esame
diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del
pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare
la lealtà dell'esame, la genuinità della risposte, la pertinenza al
giudizio e il rispetto della persona (n. 73); e) l'adeguamento di
tutti gli istituti processuali ai princìpi ed ai criteri innanzi
determinati (n. 104);
che l'art. 140, primo comma, del codice di procedura penale è
sottoposto a censura - nella parte in cui prescrive che il giudice,
in deroga a quanto prevede il precedente art. 134, terzo comma, possa
disporre la redazione del verbale in forma soltanto riassuntiva
nell'ipotesi in cui gli atti da documentare siano di contenuto
semplice o di limitata rilevanza - per violazione dei principi della
legge-delega, di cui all'art. 2, nn. 1, 66 e 104, in quanto si
potrebbe determinare un'alternarsi di forme di verbalizzazione
diverse;
che la stessa disposizione, sotto altro profilo, in relazione
all'ipotesi della sussistenza di una contingente indisponibilità di
strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici, è ritenuta in
contrasto con il principio di cui all'art. 2, n. 8, perché, non
menzionando in alcun modo i limiti utili ad accertare la sussistenza
o meno della "contingente indisponibilità", farebbe sì che tale
contingenza si traduca di fatto in una persistente ed indeterminata
indisponibilità;
che viene, inoltre, impugnato l'art. 567, terzo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui prevede che, anche al di
fuori delle ipotesi di cui all'art. 140, il verbale di udienza, se le
parti vi consentono, sia redatto soltanto in forma riassuntiva e,
cioè, senza la riproduzione fonografica, assumendosi che esso si
porrebbe in tal modo in contrasto:
a) con l'art. 76 della Costituzione, violando il principio
contenuto nell'art. 2, n. 8, della legge-delega, che affida
esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di
una documentazione degli atti processuali diversa da quella
normalmente prevista (e ciò, sia nel caso si ritenga che il pretore
sia vincolato dall'accordo delle parti, sia nel caso si consideri
invece l'accordo stesso come un semplice presupposto per la decisione
del pretore);
b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata
disparità di trattamento che si verrebbe a determinare rispetto ai
procedimenti di competenza del tribunale, la cui verbalizzazione,
anche in relazione a reati meno gravi quoad poenam, avviene in forma
integrale, nonché rispetto a quei procedimenti per i quali, in
futuro, si potranno di fatto utilizzare le strutture di
documentazione degli atti previste dal nuovo codice;
c) con l'art. 24 della Costituzione in relazione agli artt.
134, terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, in quanto il ricorso alla scrittura manuale e la
scelta della forma riassuntiva ostacolerebbero la realizzazione di
un'effettiva dialettica processuale, incidendo negativamente sulla
garanzia del contradditorio;
d) con "gli artt. 101 e seguenti" della Costituzione, sempre
in relazione agli artt. 134, secondo comma, e 140, primo comma, del
codice di procedura penale, in quanto la mancata predeterminazione
legislativa dell'impossibilità di ricorso al mezzo della stenotipia
o di altro strumento meccanico, nonché la mancata apposizione di
limiti al concetto di contingente indisponibilità di strumenti di
riproduzione o di ausiliari tecnici, determinerebbe la scelta della
forma riassuntiva con la scrittura manuale, in base a circostanze che
operano al di fuori del principio di esclusiva soggezione del giudice
alla legge;
e) ancora, con gli artt. 101 e seguenti della Costituzione, in
quanto il giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale
penale non sarebbe soggetto soltanto alla legge, ma vincolato
dall'accordo delle parti;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
che "le questioni che il Pretore solleva con un contorto argomentare
sono tutte palesemente infondate";
che, difatti, per quanto attiene ai pretesi profili di eccesso
di delega, le tesi del giudice remittente si fondano più su aspetti
di contingenti difficoltà pratiche, che non su argomentazioni di
contrasto normativo, mentre completamente in linea con la direttiva
di massima semplificazione del procedimento pretorile risulterebbe
l'impugnata disposizione di cui all'art. 567, terzo comma, del codice
di procedura penale;
che la censura secondo la quale l'accordo delle parti,
vincolando il pretore all'adozione della verbalizzazione in forma
riassuntiva contrasterebbe con il principio per cui il giudice è
soggetto soltanto alla legge, sarebbe priva di fondamento, in quanto
è pur sempre la legge - e non l'accordo come tale - a costituire la
fonte di quella soggezione.
Considerato che la questione riguardante gli artt. 134, secondo
comma, e 140, primo comma, del codice di procedura penale e tendente
a contestare in radice, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, il procedimento di documentazione degli atti
dibattimentali mediante la verbalizzazione in forma riassuntiva, è
manifestamente infondata, in quanto la legge di delega, come è stato
già ritenuto dalla Corte (sent. n. 529 del 1990), prevede come forme
fra loro alternative di verbalizzazione quella integrale e quella
riassuntiva;
che, in presenza di questa espressa previsione della legge di
delega, è ininfluente che le norme del codice di procedura penale
che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare
con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del
giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo
evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra
loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano
specificamente le parti della disciplina presa in considerazione;
che, per quel che riguarda la questione diretta a censurare, in
riferimento agli artt. 3, 76, 24, "101 e seguenti" della
Costituzione, l'art. 567, terzo comma, anche in relazione agli artt.
134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, i quesiti
appaiono contraddittori, in quanto la censura di incostituzionalità
che investe il solo art. 567, terzo comma, è incompatibile con le
censure che investono la stessa disposizione in riferimento agli
artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma;
che, difatti, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla
revocabilità o irrevocabilità dell'accordo, che già era
intervenuto fra le parti, ai fini della verbalizzazione in forma
riassuntiva, non è possibile stabilire se a questa forma di
verbalizzazione egli fosse o meno tenuto in base all'accordo;
che, conseguentemente, solo nell'ipotesi che l'accordo fosse da
ritenersi non revocabile, potrebbero essere prese in considerazione
le censure che investono esclusivamente l'art. 567, terzo comma,
perché solo la perdurante vincolatività dell'accordo stesso,
nonostante la sua eventuale revoca da parte dell'imputato,
attribuirebbe rilievo alla doglianza secondo cui, in questo modo,
verrebbe sottratta al giudice - in contrasto con l'art. 2, n. 8,
della legge di delega - la possibilità di scegliere la forma di
verbalizzazione da attuare;
che, in tale ipotesi, una volta cioè che la forma riassuntiva
fosse imposta dall'accordo delle parti e non dalla determinazione del
giudice, diverrebbero però irrilevanti le censure che fanno
riferimento agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e
secondo comma, riguardanti la mancanza di indicazione di criteri e di
limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra
forma di verbalizzazione;
che, qualora l'accordo dovesse invece ritenersi revocabile,
risulterebbe irrilevante la censura che investe il solo art. 567,
terzo comma, attinente alla vincolatività dell'accordo ed alla
conseguente sottrazione al giudice di ogni potere discrezionale circa
la forma di verbalizzazione da attuare, perché, in questa ipotesi,
il giudice, essendo stato revocato l'accordo, non dovrebbe più fare
applicazione dell'art. 567, terzo comma;
che, stante la contraddittorietà dei quesiti, la questione è
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 134, terzo comma, e 140, primo e secondo
comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Nardò con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 567, terzo comma, in relazione
agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, 76, 101 e seguenti della Costituzione, dal Pretore di Nardò
con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte