Ordinanza n. 78/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 50/1948
- art. 2d.lgs. 50/1948
- art. 1d.l. 50/1948
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342, avente per oggetto sanzioni per omessa
denuncia di stranieri ed apolidi, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1971 dal pretore di Massa nel
procedimento penale a carico di Garibaldi Nicla, iscritta al n. 210 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;
2) ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di Mantova nel
procedimento penale a carico di Vomiero Guglielmo, iscritta al n. 414
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;
3) ordinanza emessa il 9 marzo 1972 daI pretore di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Cerrati Giuseppe, iscritta al n. 225
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 26 luglio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe,
il pretore di Massa ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione; il pretore di Mantova ha
proposto la stessa questione in relazione agli artt. 3 e 10 della
Costituzione; il pretore di La Spezia ha impugnato gli artt. 1 e 2 del
citato decreto, per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che tutte e tre le ordinanze di rinvio deducono la illegittimità
delle norme denunciate sostenendo che la differenza tra la situazione
giuridica di colui che dà alloggio a un cittadino straniero o a un
apolide e quella di chi dà alloggio a un cittadino italiano pone in
essere una ingiustificata disparità di trattamento che contrasta con i
principi contenuti negli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, anche
sotto il profilo della mancanza di congruenza tra le fattispecie
criminose e le pene previste dal Citato decreto;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita
dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che il prospettato contrasto delle norme denunciate con
gli invocati principi costituzionali è stato già escluso da questa
Corte con la sentenza n. 104 del 1969 e che anche il profilo della
mancanza di congruenza tra i reati e le pene in esame è stato
disatteso dal giudice costituzionale con ordinanza n. 76 del 25 marzo
1971, perché "il legislatore ha ritenuto più grave la mancata
denuncia di uno straniero o d'un apolide che la mancata denuncia d'un
cittadino, con valutazione politica insindacabile da questa Corte;
cosicché la pena più elevata stabilita per il primo reato ha la sua
giustificazione razionale";
che, pertanto, le ordinanze di rimessione non prospettano profili
nuovi ma si limitano a criticare la giurisprudenza di questa Corte,
senza addurre argomenti che possano convincere la Corte a modificare le
precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio
1948, n. 50, recante sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed
apolidi, proposte con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di
Massa, Mantova e La Spezia, e già dichiarate infondate e
manifestamente infondate rispettivamente con sentenza n. 104 del 1969 e
con ordinanza n. 76 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1973:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte