Ordinanza n. 78/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 1legge 118/1985
- art. 59Legge sull’equo canone
- art. 3Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma
quinto, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme
per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti),
promosso con l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Pretore di
Milano nel procedimento civile vertente tra Parbotti Walter e Papetti
Bianca Maria ed altro, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso del procedimento promosso da Parbotti
Walter contro Papetti Bianca, avente ad oggetto la fissazione di una
nuova data per l'esecuzione di provvedimento di rilascio per finita
locazione adottato il 15 giugno 1986 e concernente un immobile locato
ad uso di abitazione, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il
19 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b), del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede che
le disposizioni relative alla fissazione di una nuova data per i
provvedimenti di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione non
si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo
familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei
redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni (salva l'ipotesi
in cui il conduttore abbia a sua volta in corso procedimento di
graduazione relativo ad immobile di sua proprietà);
che, ad avviso del Pretore, sarebbero violati: a) gli artt. 3 e
24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata esclude dalla
tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione
economica; b) gli artt. 3 e 36 della Costituzione, avuto riguardo
alla radicale diversità riscontrabile nel sistema fiscale a seconda
che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; c)
gli artt. 3 e 31 della Costituzione, in considerazione dell'eguale
operatività preclusiva del limite di reddito, senza tener conto
della composizione del nucleo familiare del conduttore;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato che il provvedimento di rilascio oggetto di esecuzione
è stato emesso il 15 giugno 1986, e quindi nel vigore del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore
delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con
modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, che, all'art. 1,
dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili destinati ad uso di abitazione, non ancora eseguiti,
con la sola eccezione dei provvedimenti "fondati sulla morosità del
conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una
delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1,
limitatamente all'uso abitativo, 2, 3, 6, 7 ed 8 della legge 27
luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 639, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25", e quindi senza
tener conto del requisito del reddito del conduttore;
che, inoltre, anteriormente all'emissione dell'ordinanza in
esame, la materia è stata ulteriormente disciplinata - sempre nel
senso dell'irrilevanza del suddetto requisito - dal decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, in legge 23
dicembre 1986, n. 899, e dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26,
convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;
che il giudice a quo ha del tutto omesso di motivare in ordine
all'applicabilità - in presenza delle norme sopra richiamate - della
norma impugnata, e quindi sulla rilevanza della questione sollevata;
che identiche questioni sono già state dichiarate
manifestamente inammissibili da questa Corte con le ordinanze n. 264
del 1987 e n. 791 del 1989, per difetto di motivazione sulla
rilevanza;
che, pertanto, anche la questione in esame va dichiarata
manifestamente inammissibile per eguale ragione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b), del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in
relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione, dal Pretore
di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte