Ordinanza n. 782/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 1188/1977
- art. 17legge 42/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 9legge 382/1975
citata
- art. 81Costituzione
- art. 17legge 885/1980
- art. 1legge 885/1980
- art. 1d.P.R. 804/1982
- art. 2d.P.R. 804/1982
- art. 7legge 292/1984
- art. 8legge 779/1985
- art. 9d.P.R. 344/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16
settembre 1977, n. 1188 ("Nuova disciplina delle prestazioni
straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato e nuove misure dei relativi compensi") e dell'art. 17
della legge 6 febbraio 1979, n. 42 ("Nuove norme su inquadramento,
ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato"),
promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Pretore di Napoli
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Borrelli Luigi ed altri
e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 329 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34/1ª s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che con ordinanza del 19 marzo 1987, emessa nel corso di
giudizi riuniti promossi da alcuni dipendenti dell'Ente ferrovie
dello Stato per l'accertamento del loro diritto all'adeguamento dei
compensi per lavoro straordinario in relazione agli aumenti
stipendiali, il Pretore di Napoli ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977,
n. 1188 ("Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove
misure dei relativi compensi"), e dell'art. 17 della l. 6 febbraio
1979, n. 42 ("Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico,
stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato"), in riferimento agli artt. 3 e
36 Cost.;
che in particolare il giudice rimettente ha rilevato: a) che
l'art. 17 della legge n. 42 del 1979 ha posto il principio - poi
ribadito dalla normativa successiva (L. 22 dicembre 1980, n. 885:
art. 1, settimo comma; L. 1° luglio 1982, n. 426: art. 1, quinto
comma; d.P.R. 6 ottobre 1982, n. 804: art. 2; L. 10 luglio 1984, n.
292: art. 7, dodicesimo comma; L. 24 dicembre 1985, n. 779: art. 8) -
che le nuove misure degli stipendi hanno effetto (tra l'altro) sui
compensi per prestazioni straordinarie; b) che, nonostante le citate
disposizioni, l'Amministrazione delle ferrovie ha continuato ad
applicare le disposizioni anteriori alla legge n. 42 del 1979 ed, in
particolare, quelle dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n.
1188, che dettano i criteri per la determinazione del compenso per il
lavoro straordinario, articolato in funzione del compenso spettante
al primo dirigente e con riferimento alla ripartizione, allora
vigente, in carriere, qualifiche e parametri stipendiali del
personale ferroviario; c) che, venuta meno siffatta ripartizione per
effetto della legge 6 febbraio 1979, n. 42, che ha distinto il
personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in
categorie, profili professionali e classi di stipendio, non era più
possibile determinare i compensi orari dello straordinario per i
profili corrispondenti ad alcune qualifiche, essendo il precedente
sistema fondato sul trattamento economico spettante al primo
dirigente e sulla retribuzione calcolata in base ai parametri ed
essendo stato fissato un rapporto parametrico, soltanto fittizio e
non "stipendiale", tra il primo dirigente ed alcune qualifiche
inferiori (es.: il parametro 370 corrispondeva a 3,7 volte lo
stipendio del parametro 100 riferito allo stipendio del primo
dirigente, mentre il parametro 406, attribuito fittiziamente al primo
dirigente nel rapporto con il parametro 370, non aveva un
corrispondente riferimento stipendiale); d) che era, pertanto,
divenuta in concreto inapplicabile la revisione dei criteri di
calcolo per lo straordinario, prevista dalla nuova normativa a
partire dalla l. 42 del 1979 in avanti; e) che, viceversa, la
rivalutazione di detti compensi era avvenuta per altre categorie di
pubblici dipendenti per effetto dell'art. 9 del d.P.R. 25 giugno
1983, n. 344 (recante norme risultanti dall'accordo del 29 aprile
1983 concernente il personale dei ministeri ed altre categorie);
che il giudice a quo ha concluso che la normativa denunciata
creerebbe una irrazionale discriminazione di trattamento giuridico ed
economico tra dipendenti pubblici a parità di condizioni, in
violazione dell'art. 3 Cost., comportando altresì una inammissibile
valutazione inferiore del lavoro straordinario rispetto a quello
ordinario prestato dai dipendenti delle ferrovie, in violazione
dell'art. 36 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere la
infondatezza delle questioni, osservando in particolare: 1) che il
principio dettato dall'art. 3 Cost. non corrisponde ad un criterio di
mera uguaglianza formale, potendo il legislatore dettare norme
diverse per regolare situazioni diverse anche nel comparto del
pubblico impiego e prevedere in concreto distinti sistemi di autonoma
contrattazione; 2) che l'art. 36 Cost. non può essere invocato con
riferimento ad elementi accessori della retribuzione, che non
costituiscono parte essenziale del reddito del lavoratore; 3) che il
principio di giusta retribuzione di cui all'invocato art. 36 Cost.
presuppone sempre l'osservanza dell'altro principio costituzionale,
sancito dall'art. 81 Cost., della compatibilità finanziaria; 4) che
la disposizione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
(recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione
della pubblica amministrazione), ha posto il principio generale della
contrattazione collettiva per la determinazione del trattamento
economico di attività dei dipendenti civili dello Stato secondo una
articolata procedura; 5) che l'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n.
42, per il personale ferroviario non ha abrogato né espressamente
né implicitamente i criteri fissati dal d.P.R. n. 1188 del 1977 e
non ha previsto la rivalutazione automatica delle misure orarie del
lavoro straordinario, ma ha soltanto dettato una norma programmatica
che postula, per la sua applicazione, l'esperimento delle procedure
di contrattazione; 6) che non si sarebbe potuto provvedere in via
amministrativa all'estensione al personale F.S. delle norme dettate
dal d.P.R. 25 giugno 1983, n, 344, per il personale dei ministeri,
stante la espressa preclusione normativa (art. 9, primo comma, del
citato d.P.R.); 7) che le procedure di autonoma contrattazione erano
infine intervenute per il personale delle ferrovie con l'accordo
siglato il 1° agosto 1987, con il quale è stato previsto un nuovo
sistema di calcolo del compenso del lavoro straordinario, con
decorrenza dal 1° gennaio 1987.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del d.P.R. n. 1188 del 1977, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 36 Cost., è manifestamente inammissibile riguardando
un provvedimento di recepimento di accordi collettivi nel pubblico
impiego, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n.
382, non sindacabile in questa sede (sent. n. 21 del 1980);
che la questione, sollevata in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali, nei confronti dell'art. 17 della l. 6 febbraio 1979,
n. 42, nella parte in cui non consentirebbe l'applicazione in
concreto del principio affermato nella norma denunciata, e quindi la
rivalutazione del compenso per il lavoro straordinario in relazione
agli aumenti stipendiali, è del pari manifestamente inammissibile;
che difatti con l'ordinanza di rimessione si chiede
sostanzialmente che questa Corte indichi parametri di raffronto o
criteri di calcolo idonei a consentire tale applicazione, il che, da
un canto, si risolverebbe in una attività interpretativa propria del
giudice a quo, nel mentre, qualora a questi dovesse risultare del
tutto inapplicabile il principio affermato nell'art. 17 della l. n.
42, l'integrazione della norma nei sensi auspicati implicherebbe una
scelta tra più soluzioni possibili che non spetta a questa Corte
perché rimessa alla legge (sentt. nn. 9 e 50 del 1975, n. 10 del
1980, nn. 205 e 274 del 1983) o, data la specifica materia, anche
agli accordi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977
n. 1188 ("Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove
misure dei relativi compensi") e dell'art. 17 della l. 6 febbraio
1979, n, 42 ("Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico,
stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato"), in riferimento agli artt. 3 e
36 Cost., sollevate dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:782 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte