Ordinanza n. 783/1988
Altra decisione · depositata il 07/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 10Costituzione
- art. 11Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 6d.P.R. 616/1977
- art. 50d.P.R. 616/1977
- art. 66d.P.R. 616/1977
- art. 67d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna
notificato il 15 novembre 1985, depositato in Cancelleria il 26
novembre 1985 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1985, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste in data 12 e 26 settembre 1985,
concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del
Consiglio, in data 12 marzo 1985, relativo al miglioramento
dell'efficienza delle strutture agrarie.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Enrico Spagna Musso per la Regione Emilia-Romagna e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il
15 novembre 1985, ha proposto contro Il Presidente del Consiglio dei
ministri conflitto di attribuzioni avverso il D.M. del 12 settembre
1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre
1985), modificato con D.M. del 26 settembre 1985 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° ottobre 1985), con cui il Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste ha emanato "Disposizioni recanti
criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del
Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985
relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie";
che nel ricorso è dedotta la violazione della competenza
regionale all'applicazione dei regolamenti CEE in materia di
agricoltura, ai sensi degli artt. 6, 50, 66 e 67 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, nonché degli artt. 10, 11, 117 e 118 Cost. in
conseguenza del richiamo effettuato, nel decreto impugnato, a
normativa statale abrogata con il predetto Regolamento CEE;
che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito,
deducendo l'infondatezza del ricorso;
che con atto notificato il 4 marzo 1988 la Regione
Emilia-Romagna ha rinunciato al ricorso;
che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio
dei ministri;
Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del
processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto per rinuncia il processo per conflitto di
attribuzioni instaurato con ricorso notificato il 15 novembre 1985
dalla Regione Emilia-Romagna, per l'annullamento del decreto del
Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 12 settembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985,
modificato con D.M. del 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 1° ottobre 1985, contenente "Disposizioni
recanti criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del
Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985
relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie"
(n. 47 del registro conflitti 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:783 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte