Ordinanza n. 787/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.39 c.p.m.p.,
promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Nunziato
Mario, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ordinanza 26 giugno 1987 il Tribunale militare di
Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
39 c.p.m.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo
comma, e 52 Cost., nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza
all'ignoranza o all'errore del militare sui doveri inerenti al suo
stato;
che riferiva il Tribunale nell'ordinanza della contestazione del
delitto di diserzione (art.148 n. 2 c.p.m.p.) mossa a militare che,
ottenuta il 4 settembre 1986 una licenza di convalescenza di 60
giorni, non si ripresentava al Corpo allo scadere della licenza (4
novembre 1986), ma bensì soltanto il 4-1-1987, dopo che nei suoi
confronti era stata iniziata l'azione penale;
che interveniva nel giudizio innanzi a questa Corte, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avv. Gen. dello Stato, che
chiedeva dichiararsi infondata la questione;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, si tratterebbe di
"stabilire se l'ignoranza della normativa di carattere
amministrativo, secondo cui il militare era obbligato a rientrare al
corpo nonostante fosse scaduto il periodo di servizio di ferma (non
fosse altro che per ricevere il provvedimento di congedo), valga o
meno ad escludere la sussistenza del dolo";
Considerato, però, che sul punto l'ordinanza è contraddittoria,
giacché mentre si dà atto, nella parte narrativa, che il periodo di
servizio di leva del militare in parola, per le di lui stesse
ammissioni, "si concludeva il 24 novembre 1986", e quindi ben venti
giorni dopo lo scadere della licenza, si afferma successivamente come
si è rilevato - che la licenza sarebbe venuta a scadere dopo il
compimento del servizio di leva;
che, in realtà, risulta da tutti gli atti che effettivamente la
licenza di convalescenza era scaduta venti giorni prima, mentre il
militare non ha per nulla invocato nel suo interrogatorio l'ignoranza
o l'errore sui doveri inerenti al suo stato, essendosi giustificato
soltanto con la non provata asserzione di non essersi ancora sentito
bene, soggiungendo che, dovendo peraltro essere collocato in congedo
venti giorni dopo, aveva ritenuto possibile attendere a casa il
foglio di congedo;
che una siffatta affermazione non è riferibile ad ignoranza od
errore su alcuna verosimile normativa, essendo soltanto espressione
di gratuita personale opinione, salvo che - ma non lo ha detto - il
militare non avesse inteso alludere a quell'art.26, paragrafo c)
delle "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari"
(di cui è riportato negli atti il carteggio fra Procura militare e
Comando del Corpo - fogli 10 e 11), il quale effettivamente
prevedeva, prima di essere abrogato fin dal 1979, che "se
l'infermità non dipende da cause di servizio, qualora il termine
della convalescenza cada entro gli ultimi 60 giorni del servizio di
leva, il militare viene collocato in licenza illimitata in attesa di
congedo";
che, tuttavia, anche in tal caso, pur se ancora vigente fosse
stata quella norma, egli si sarebbe dovuto comunque ripresentare per
essere collocato in licenza, ma si sarebbe effettivamente allora
prospettata una questione di possibile scusabilità sia
dell'ignoranza che dell'errore, che si sarebbe potuta esaminare anche
in relazione alla sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte;
che, pertanto, e fatte salve eventuali ulteriori risultanze in
tal senso nel corso del dibattimento, allo stato la questione
dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
illegittimità costituzionale dell'art.39 c.p.m.p., sollevata con
ordinanza 26 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova con
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo comma e 52 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:787 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte