Ordinanza n. 79/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1978 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 513legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513,
n. 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze 17
ottobre 1975, 19 ottobre 1976 e 5 novembre 1976 della Corte di
cassazione, iscritte al n. 226 del registro ordinanze 1976 e ai nn.
324 e 533 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 112 dell'anno 1976, n. 251 dell'anno
1977 e n. 25 dell'anno 1978.
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513, n. 2,
c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto del solo imputato di
appellare la sentenza del giudice di primo grado che l'abbia prosciolto
per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti;
considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
remissione la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa
Corte n. 73 del 1978 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte impugnata;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., già dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n.
73 del 1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte