Ordinanza n. 79/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. da 90 a
97 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1989 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da
Padulazzi Giampiero contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n.
445 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 12 maggio 1989 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da De
Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta
al n. 526 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 26 e il 12 maggio 1989
(R.O. 445 e 526 del 1989) la Commissione tributaria di primo grado di
Verbania, sul ricorso proposto rispettivamente da Padulazzi Giampiero
e da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 39, primo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), nella parte in cui detto articolo esclude
l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie
degli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile (onere e
condanna alle spese);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
che trattandosi di identica questione i giudizi possono essere
riuniti, per formare oggetto di un'unica pronuncia;
Considerato che quanto all'ordinanza n. 526 la questione è da
intendere, allo stato, inammissibile poiché proposta in via
meramente ipotetica ed eventuale;
che per quanto riguarda la ordinanza n. 445 la questione va
dichiarata manifestamente infondata, avendo la Corte già avuto modo
di rilevare che l'istituto della condanna del soccombente al
pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile; né
appare pertinente il riferimento ad altra sentenza (n. 303 del 1986)
avente carattere di stretta specificità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n.
526 del 1989;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale della medesima disposizione, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del
1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte