Ordinanza n. 790/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 41/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dal Pretore di Imperia nel
procedimento civile vertente tra Dao Giorgio ed altri e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale dell'anno
1988;
2) ordinanza emessa il 23 maggio 1987 dal Pretore di Caltanissetta
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mancuso Calogero ed
altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 102 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n.14, 1ª serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con le ordinanze n. 46/1988 emessa il 5 ottobre 1987
dal pretore di Imperia e n.102/1988 emessa il 23 maggio 1987 dal
pretore di Caltanissetta, nei rispettivi procedimenti civili vertenti
sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da
parte di esercenti attività commerciali e di liberi professionisti,
è stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 31 (in particolare, l'ord. n. 102/88, del
comma 8 in relazione ai commi 1, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 16) legge 28
febbraio 1986 n.41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di
contribuzione per gli esercenti attività commerciali e per i liberi
professionisti rispetto ad altre categorie di soggetti tenuti alla
contribuzione, nonché l'obbligo di contribuzione fissa annua per i
lavoratori autonomi (cosiddetto "minimale"), in riferimento agli
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche o comunque connesse;
che le ordinanze in epigrafe sollevano la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, legge 28 febbraio 1986 n.
41 sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione
da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive
ordinanze nn. 431 e 595 del 1988;
che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, legge n. 41
del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa
all'art.31, n.10 citata legge, già dichiarata incostituzionale nella
parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore
rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova
contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo
determinato ai sensi del precedente comma 8;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, legge 28
febbraio 1986, n. 41, in riferimento agli artt. 3, 35, 53, Cost.,
sollevata dai Pretori di Imperia e Caltanissetta con le ordinanze in
epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10, legge 28 febbraio
1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 431 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:790 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte