Ordinanza n. 791/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 1legge 12/1985
- art. 59Legge sull’equo canone
- art. 3Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto
comma, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ("Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"),
convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94,
promossi con ordinanze emesse il 3 gennaio 1987, il 17 marzo 1987, il
14 maggio 1987, il 26 giugno 1987, il 21 luglio 1987 e il 7 luglio
1987 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 207, 302,
606, 804, 805 e 806 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 32, 46 e 54, 1ª serie
speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di sei procedimenti civili aventi per
oggetto la fissazione di una nuova data per l'esecuzione di alcuni
provvedimenti di rilascio di immobili urbani destinati ad uso
abitativo, il Pretore di Milano con ordinanze, emesse,
rispettivamente, il 14 maggio 1987 (R.O. n. 606/1987), il 26 giugno
1987 (R.O. n. 804/1987), il 7 luglio 1987 (R.O. n. 806/1987), il 21
luglio 1987 (R.O. n. 805 /1987), il 3 gennaio 1987 (R.O. n. 207/1987)
ed il 17 marzo 1987 (R.O. n. 302/1987) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ("Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale dispone che
le norme relative alla fissazione di una nuova data per i
provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si applicano
qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del
conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i
diciotto milioni di lire (salva l'ipotesi in cui il conduttore abbia
a sua volta in corso un procedimento di graduazione relativo ad un
immobile di sua proprietà);
che il Pretore faceva riferimento: a) agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, in quanto la norma impugnata escludeva dalla tutela
giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione
economica; b) agli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione alla
diversa disciplina legislativa vigente riscontrabile nel sistema
tributario a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da
lavoro autonomo; c) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto
la norma escludeva il limite di reddito sopraindicato qualora il
conduttore avesse dimostrato di non poter ottenere la disponibilità
di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di
graduazione dello sfratto emesso nei suoi confronti; d) ed infine
agli artt. 3 e 31 della Costituzione, in ragione del fatto che lo
stesso limite di reddito operava senza differenziare se la medesima
cifra fosse destinata alle necessità della vita di una o più
persone o addirittura di una famiglia numerosa, e senza che fosse
stato predisposto alcun correttivo, onde appariva lesa anche
l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;
che davanti a questa Corte è intervenuta, in cinque dei sei
giudizi, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la declaratoria
d'infondatezza;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche che investono un'unica norma;
che con l'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12
("Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitativa"), convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985,
n. 118, è stata disposta la sospensione e la graduazione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo
non ancora eseguiti (commi primo e secondo) con l'eccezione dei
provvedimenti "fondati sulla morosità del conduttore o del
subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi
previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1, limitatamente all'uso
abitativo, 2, 3, 6, 7 e 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e
dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15
febbraio 1980, n. 25";
che nelle ordinanze di rimessione i provvedimenti di rilascio
risultano essere stati emessi rispettivamente il 25 gennaio 1986, il
24 novembre 1986, il 25 giugno 1986, il 30 giugno 1986, il 14
febbraio 1985 ed il 25 ottobre 1985, ossia dopo l'entrata in vigore
delle sopracitate leggi senza che il giudice a quo abbia motivato in
ordine all'applicabilità della norma impugnata e quindi sulla
rilevanza delle questioni da lui sollevate;
che, inoltre, la materia è stata ulteriormente disciplinata con
il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 ("Misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative"),
convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1986, n. 899,
nonché dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con
modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;
che identiche questioni sono già state dichiarate da questa
Corte manifestamente inammissibili con l'ordinanza n. 264 del 1987
per le medesime ragioni;
che, pertanto, anche le questioni in argomento vanno dichiarate
manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla
rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma,
lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ("Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"),
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94,
sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione,
dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:791 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte