Ordinanza n. 8/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U.
regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3, e dell'art. 82 del T.U.
sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione
emessa il 17 maggio 1963 dal Consiglio comunale di Venetico su ricorso
di La Guidara Giuseppe e Gugliotta Natale, iscritta al n. 174 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 268 del 12 ottobre 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 45 del 28 settembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Venetico, con deliberazione
17 maggio 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 60 del T.U. regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3, e 82
del T.U. nazionale 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.
3' 25 e 51 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana con atto
del 25 giugno 1963 e con note del 20 gennaio 1964 dell'Avvocatura
generale dello Stato;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 51 del 14 giugno
1962, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 del T.U. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3;
che non contrasta col principio d'eguaglianza consacrato negli
artt. 3 e 51 della Costituzione e col principio che il giudice sia
precostituito per legge (art. 25 della Costituzione) una norma come
quella impugnata con cui si sottopongono tutte le controversie in
materia elettorale a un collegio giudicante precostituito proprio in
virtù di tale norma;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente
decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 del T.U. regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3;
b) manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla
composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 51 della Costituzione, con la
deliberazione 17 maggio 1963 del Consiglio comunale di Venetico.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte