Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82, 83, 84; LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43, E D. PR. REG. SIC. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ARTT. 60 E 61 - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME. ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e degli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, riguardanti l'attribuzione di potesta' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale ai Consigli comunali e provinciali. I Consigli comunali, per la sentenza n. 93 del 1965, non possono svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale, ne' tanto meno emettere deliberazioni di rinvio della Corte costituzionale. Le stesse considerazioni valgono per gli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (riguardante le elezioni amministrative in Sicilia), sul primo dei quali, del resto, e' gia' stata emessa pronuncia di inammissibilita'.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 43 legge 136/1956art. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - NATURA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA DI NORME CHE GARANTISCANO - L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICANTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 84, E LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 328, ART. 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA DERIVATA.
Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attivita' dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale e' attivita' giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante devono essere garantite. L'imparzialita', intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, e' stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione e' stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalita' inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialita' del giudicante. Infatti, la loro laconicita', la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilita' di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialita' del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui e' contestata l'elezione; della maggioranza se e' in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarita' delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. e' sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarieta' che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per se' sospette, in un procedimento cosi' povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosita' od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 2 legge 328/1951art. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 43 legge 136/1956
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 - NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO ELETTORALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25 E 51 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Non contrasta col principio d'uguaglianza consacrato negli artt. 3 e 51 della Costituzione e col principio che il giudice sia precostituito per legge (art. 25 della Costituzione) una norma come quella contenuta nell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, con cui si sottopongono tutte le controversie in materia elettorale ad un collegio giudicante precostituito proprio in virtu' di tale norma. - S. n. 51/1962.
sentenza 8/1964massima n. 2039 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 101 102 104 105 E 106 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi: Ord. 24/1956 D. (Sollevata nel corso di un giudizio in materia d'elezioni comunali la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale, con le sentenza n. 92 del 1962 e n. 6 del 1963, a cui sono rispettivamente seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 22, 23, 100 e 151 del 1963 ed 8 del 1964, ha dichiarato non fondata tale questione in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione). - S. nn. 92/1962, 6/1963; O. nn. 120/1962, 22/1963, 23/1963, 100/1963, 151/1963 e 8/1964.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: Ord. 24/1956 D - S. n. 92/1962; O. n. 8/1964.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - CONTROVERSIE ELETTORALI - FUNZIONE DI NATURA GIURISDIZIONALE ESERCITATA DAI CONSIGLI COMUNALI - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 - PRETESO CONTRASTO CON LO ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerando che essa era stata gia' proposta negli stessi termini o per gli stessi motivi con precedente deliberazione dello stesso Consiglio comunale e dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 64 del 1964). - O. n. 64/1964.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - ARTT. 82, 83 SS. T.U. N. 570 DEL 1960 - ART. 43 LEGGE N. 136 DEL 1956 - CONTRASTO CON ARTT. 101, 102, 103, 108 E DISP. VI COST. - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA INFONDATEZZA - RIPROPOSIZIONE - PRONUNZIA DI MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 101, 102, 103, 108 E DISP. VI; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83; LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43).
V. sent. 24/56 D (Nella specie, veniva riproposta la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, gia' decisa con la sentenza n. 92 del 1962 e con l'ordinanza n. 44 del 1962).
sentenza 6/1963massima n. 1713 Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 43 legge 136/1956
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - ARTT. 82 E 83 D.P.R. N. 570 DEL 1960 - CONTRASTO CON ART. 102 COST. - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DICHIARATA NON FONDATA CON PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 102; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82, 83; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
V. Sent. 24/56 D. (La fattispecie concerne la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82 e 83 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 102 Cost., dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza 13 novembre 1962, n. 92, cui e' seguita l'ordinanza 20 dicembre 1962, n. 120).
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - ART. 82 D.P.R. N. 570 DEL 1960 - CONTRASTO CON ARTT. 102, 103, 104 COST. - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DICHIARATA NON FONDATA CON PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 102, 103, 104; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82: LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
V. Sent. 24/56 D. (La fattispecie concerne la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 Cost., dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza 13 novembre 1962, n. 92, cui e' seguita l'ordinanza n. 120 del 20 dicembre 1962. La Corte ha rilevato che delle ragioni addotte alcune erano state valutate nel precedente giudizio, e le altre, attenendo a singolarita' delle giurisdizioni dei Consigli comunali, non assurgono a motivi di legittimita' costituzionale della norma impugnata).
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTENZIOSO ELETTORALE - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEI CONSIGLI COMUNALI - ART. 82 T.U. N. 570 DEL 1960 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 102, 103 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA NEL SENSO DELLA INFONDATEZZA - RIPROPOSIZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 102 E 103; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82).
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di elezioni comunali la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 102 e 103 della Costituzione, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n. 120 del 1962 e n. 23 del 1963, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli stessi art. 102 e 103, oltreche' all'art. 104 della Costituzione.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE . D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 - CONSIGLI COMUNALI - FUNZIONE GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI CONTROVERSIE ELETTORALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101-106 E 108 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, E 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
Vedi: Ord. 24/56 D
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83 - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO ELETTORALE - NATURA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Conforme: a 9/1962 e 10/1962.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 E LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
(Nella specie, venivano impugnati gli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - sulle elezioni amministrative - e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, - modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato col D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali, - in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione. Essendo state le questioni di legittimita' costituzionale gia' decise, sotto i vari profili proposti, con la sentenza n. 42 del 1961 e con l'ordinanza n. 11 del 1962, viene dichiarata la manifesta infondatezza della questione non essendo stati addotti nuovi motivi). Conforme: 24/56 D.
Riguarda ancheart. 43 legge 136/1956
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136 - CARATTERE INNOVATIVO ALLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
L'art. 102, comma secondo, Cost. vieta l'introduzione di altre giurisdizioni speciali, e tali non possono considerarsi quelle che le leggi posteriori alla Costituzione hanno mantenuto cosi' come erano prima e quali sarebbero state senza di esse. La legge 23 marzo 1956, n. 136, di cui gli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, sono una riproduzione letterale, non ha affatto modificato neppure in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei consigli comunali, introducendo norme nuove, perche' l'obbligo della decisione entro i due mesi e l'impugnabilita' presso lo stesso consiglio comunale delle decisioni adottate erano previsti anche dal d.l.lgt. n. 1 del 1946 (artt. 54, comma quarto, e 55, comma terzo), ed il carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi alla G.P.A., benche' non dichiarato, era implicito nello stesso d.l.lgt. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che attribuiscono potesta' giurisdizionale ai consigli comunali in materia elettorale, per contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost. V. sent. n. 42/1961; ord. n. 11/1962.
Riguarda ancheart. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI - DISP. TRANS. VI - GIURISDIZIONI SPECIALI - DEBBONO ANCH'ESSE GARANTIRE IL DIRITTO DI DIFESA, L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICANTE - PARTECIPAZIONE DI CONSIGLIERI SOLO AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, MA AVENTI CONOSCENZA DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
Anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono essere garantiti il diritto di difesa, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante. Nel giudizio che si svolge in materia elettorale presso i Consigli comunali il diritto di difesa non e' compromesso dato che tutti i consiglieri, anche se sopraggiungono solo al momento della votazione, possono essere al corrente delle ragioni delle parti che sono consacrate unicamente negli scritti difensivi depositati e conoscibili in epoca anteriore a quella della decisione.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - GIURISDIZIONI SPECIALI - INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' - ASSERITA MANCANZA DI TALI CARATTERI NEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE, SIA SE RIFERITA AI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI O POTERI, SIA SE RIFERITA AGLI INTERESSI DEDOTTI NEL GIUDIZIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La funzione giurisdizionale e' contrassegnata dall'indipendenza ed imparzialita' dell'organo giudicante, cioe' della mancanza di sottoposizione ad altro organo o potere ed assenza di condizionamenti da parte degli interessi dedotti nel giudizio. Tali caratteri, richiesti da specifiche norme costituzionali, sono ravvisabili nei consigli comunali in sede giurisdizionale, in quanto il controllo cui e' sottoposta la loro attivita' amministrativa non implica ne' rapporto gerarchico, ne' soggezione formale o sostanziale, ed anzi il libero esercizio della potesta' giurisdizionale e' garantito proprio dall'autonomia di cui fruiscono gli enti locali. Ed anche sotto l'aspetto dell'imparzialita' solo apparentemente il consiglio comunale si presenta come giudice in causa propria, in quanto il singolo consigliere la cui elezione venga impugnata non puo' partecipare alla decisione e qualora si contesti la nomina di tutti i componenti di una lista o genericamente il risultato delle operazioni elettorali, il consiglio piu' che giudicare di un proprio interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente giudica della legittimita' della sua composizione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sul contenzioso elettorale dei consigli comunali, per preteso contrasto con gli artt. 104 e 130 Cost.
Riguarda ancheart. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTENZIOSO ELETTORALE - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEI CONSIGLI COMUNALI - ARTT. 82, 83 T.U. N. 570 DEL 1960 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 102 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA NEL SENSO DELLA INFONDATEZZA - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di elezione a consigliere comunale in Filadelfia la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82 e 83 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, promossa con deliberazione emessa l'8 maggio 1962 dal Consiglio comunale di Filadelfia, si dichiara la minifesta infondatezza della questione, considerato che essa e' stata ripetutamente decisa dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 92 del 1962, che l'ha dichiarata infondata.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83: NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO ELETTORALE - GIURISDIZIONE SPECIALE NON SOPPRESSA DALLA COSTITUZIONE, MA SOTTOPOSTA A FUTURA REVISIONE.
Gli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei Consigli comunali, applicabili anche ai Consigli provinciali in base all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 328, riproducono il sistema del contenzioso elettorale disciplinato nella precedente legislazione e non sono, pertanto, in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 102 e seguenti della Costituzione, in quanto questi non hanno disposto la soppressione delle giurisdizioni speciali gia' esistenti, la cui revisione e' demandata, invece, al legislatore ordinario dalla disposizione transitoria VI della Costituzione.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 8 legge 328/1951
TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83: NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO ELETTORALE - GIURISDIZIONE SPECIALE NON SOPPRESSA DALLA COSTITUZIONE, MA SOTTOPOSTA A FUTURA REVISIONE. (COST., ART. 102 E DISP. TRANS., VI).
Gli articoli 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei Consigli comunali, applicabili anche ai Consigli provinciali in base all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 328, riproducono il sistema del contenzioso elettorale disciplinato nella precedente legislazione e non sono, pertanto, in contrasto con i precetti contenuti negli articoli 102 e seguenti della Costituzione, i quali non hanno disposto la soppressione delle giurisdizioni speciali gia' esistenti, la cui revisione e' demandata, invece, al legislatore ordinario dalla disposizione transitoria VI della Costituzione.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 8 legge 328/1951