Ordinanza n. 8/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 9/1982
- art. 7legge 94/1982
usata come parametro
citata
- art. 17legge 10/1977
- art. 1legge 10/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a),
della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti), promosso con ordinanza emessa il
23 febbraio 1987 dal Pretore di Adria nel procedimento penale a
carico di Labroca Riccardo ed altra, iscritta al n. 152 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, 1ª Serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Adria, nel procedimento penale nei
confronti di Labroca Riccardo ed altra, imputati del reato di cui
all'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere,
senza la prescritta concessione edilizia, realizzato la recinzione di
un'area inedificata di mq. 160 sita in zona agricola, con ordinanza
emessa il 23 febbraio 1987 (R.O. n. 152/1987) ha sollevato, su
istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 7, lett. a), del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti), nella parte in cui assoggetta ad
autorizzazione gratuita "le opere costituenti pertinenze... al
servizio di edifici già esistenti", con implicita esclusione delle
pertinenze dei fondi rustici, così determinando una irragionevole
disparità di trattamento tra entità omogenee; una illegittima
compressione della facoltà di godimento dei fondi rustici,
sottoposti, nell'esercizio dello ius aedificandi, ad un regime più
rigoroso; una imposizione di vincoli non coordinati con gli
obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito
l'inammissibilità della questione;
Considerato che la disposizione impugnata dichiara assoggettate ad
autorizzazione gratuita, in luogo della concessione prevista
dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
l'edificabilità dei suoli), le pertinenze di "edifici preesistenti",
senza distinguere tra edificio urbano e rurale;
che, per converso, la suddetta disposizione non considera
l'ipotesi delle opere costituenti pertinenza di quelle entità
immobiliari, ontologicamente diverse, che sono le aree inedificate,
siano queste urbane o rustiche;
che, pertanto, diversamente da quanto opina il giudice a quo, la
controversia non deve essere decisa alla stregua del denunciato art.
7, lett. a), del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge
n. 94 del 1982, bensì in riferimento all'art. 1 della legge n. 10
del 1977 e successive integrazioni, alla stregua del quale dovrà
stabilirsi se la recinzione di un'area inedificata, per destinazione,
dimensioni e caratteristiche strutturali, rappresenti un'opera
comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio e
necessiti, quindi, di concessione;
che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost.,
sollevata dal Pretore di Adria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte