Ordinanza n. 8/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza
emessa il 9 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria regionale di
Bari sul ricorso proposto dall'ufficio IVA di Bari contro Zeta Emme
s.r.l., iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Bari, con
ordinanza del 9 dicembre 1997 ha sollevato, in riferimento all'art.
76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
per violazione dei principi e criteri direttivi fissati nell'art. 30,
comma 1, lettera g), della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);
che, a parere della rimettente, la norma denunciata,
nell'escludere dalle ipotesi di sospensione necessaria del processo
tributario quella in cui la decisione della causa dipenda dalla
definizione di altra controversia pendente dinanzi allo stesso o ad
altro giudice, violerebbe il criterio direttivo di cui al citato art.
30, comma 1, lettera g), della legge n. 413 del 1991, che sancisce
l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del
processo civile nel quale la sospensione necessaria per
pregiudizialità sarebbe invece prevista dall'art. 295 del codice di
procedura civile;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione
prospettata.
Considerato che, come più volte affermato da questa Corte, la
determinazione dei "principi e criteri direttivi", richiesti
dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione
legislativa, non può eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio
della delega (sentenze n. 198 del 1998, n. 362 del 1995, n. 158 del
1985, n. 56 del 1971, ordinanze n. 21 del 1988, n. 321 del 1987,);
che i principi e criteri direttivi se servono, da un lato, a
circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga
esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno
determinata, dall'altro, devono consentire al potere delegato la
possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da
regolamentare nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i
due livelli normativi (sentenze n. 198 del 1998, n. 362 del 1995, n.
158 del 1985, n. 56 del 1971, ordinanze n. 21 del 1988, n. 321 del
1987);
che il criterio direttivo di carattere generale, dettato dal
legislatore delegante nell'art. 30, comma 1, lettera g), è quello
dell'adeguamento, e non dell'uniformità, delle norme del processo
tributario a quelle del processo civile;
che ulteriore criterio direttivo, di carattere specifico, è
quello della sollecita definizione del processo tributario previsto
dal citato art. 30, comma 1, lettera g), numero 3, per l'ipotesi di
sospensione, interruzione ed estinzione del processo;
che, con riferimento alla disciplina della sospensione nel
processo tributario, questa Corte ha affermato che "il legislatore,
limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere più
rapida e agevole la definizione del processo tributario oberato di
una rilevante mole di contenzioso", sicché le commissioni tributarie
possono decidere, incidenter tantum ogni questione pregiudiziale alle
controversie ad esse devolute (sentenza n. 31 del 1998);
che, con riferimento alla sospensione per pregiudizialità nel
processo civile disciplinata dall'art. 295 del codice di procedura
civile, questa Corte ha rilevato che la recente riforma di tale norma
"nell'attenuare il nesso di pregiudizialità penale in consonanza con
l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura penale per le azioni
civili restitutorie e risarcitorie, ha espresso, più in generale, il
disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale"
(sentenza n. 182 del 1996);
che, alla luce delle suesposte considerazioni, la mancata
previsione - nella norma denunciata - della ipotesi di sospensione
necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. non vi'ola i criteri
direttivi della legge delega n. 413 del 1991 e, dunque, l'art. 76
della Costituzione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413) sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Bari con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte