Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contenzioso tributario - Divieto di sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento processuale, nonché asserita incidenza sul diritto di difesa - Genericità del petitum - Aberratio ictus - Difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta in generale la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione. Innanzitutto, il petitum è affetto da genericità, non risultando esplicitato in modo inequivocabile, né nel dispositivo, né nella parte motivazionale, il risultato cui tende il rimettente: infatti, mentre in un passaggio dell'ordinanza si fa riferimento alle ipotesi in cui la parte non sia in grado di produrre la documentazione a propria difesa, in quanto nella esclusiva disponibilità del giudice penale procedente per i medesimi fatti, come nei casi in cui dovrebbe applicarsi la sospensione del processo tributario, in altra parte del percorso argomentativo sembra auspicarsi un ripristino della pregiudiziale tributaria, la cui eliminazione dall'ordinamento priverebbe il cittadino di un elemento certo per la tutela dei suoi diritti nella materia fiscale. Sussiste, poi, un'evidente aberratio ictus , posto che la norma da censurare va individuata non già in quella denunciata (non dipendendo dalla sua espunzione il venir meno del divieto ritenuto incostituzionale) ma nell'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. Inoltre, non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre rimedio al divieto di sospensione. Infine, il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione, alla stregua della previsione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla commissione tributaria, a fini istruttori, facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per genericità del petitum v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 91/2010, n. 269/2009, n. 243/2009, n. 187/2009 e n. 155/2009. Sull'inammissibilità delle questioni per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze n. 58/2010 e n. 266/2009.
Contenzioso tributario - Sospensione del processo tributario - Sospensione necessaria per pregiudizialità e su istanza delle parti - Omessa previsione - Denuncia di irragionevole diversita' di disciplina rispetto a quella dettata per il processo civile, con violazione inoltre del criterio direttivo della legge delega, per mancato adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile - Questione già decisa nel senso della non fondatezza - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, in quanto l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi ed apprezzabili profili rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte in occasione di precedenti decisioni, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede ne' <<la sospensione necessaria per pregiudizialita'>>, ne' la <<sospensione su istanza delle parti>> del processo tributario. - V. la sentenza n. 31/1998 e l'ordinanza n. 8/1999. A.M.M.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE PER L'IPOTESI IN CUI LA DECISIONE DELLA CAUSA DIPENDA DALLA DEFINIZIONE DI ALTRA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI ALLO STESSO O AD ALTRO GIUDICE - MANCATO ADEGUAMENTO DELLE NORME DEL PROCESSO TRIBUTARIO A QUELLE DEL PROCESSO CIVILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA 30 DICEMBRE 1991, N. 413 E, DUNQUE, DELL'ART. 76 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con riferimento alla disciplina della sospensione del processo tributario, la Corte ha affermato che <<il legislatore, limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere piu' rapida e agevole la definizione del processo tributario oberato da una rilevante mole di contenzioso>>, sicche'le commissioni tributarie possono decidere, 'incidenter tantum', ogni questione pregiudiziale alle controversie ad esse devolute - con riferimento alla sospensione per pregiudizialita' nel processo civile disciplinata dall'art. 295 cod. proc. civ., la Corte ha altresi' rilevato che la recente riforma di tale norma <<nell'attenuare il nesso di pregiudizialita' penale in consonanza con l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura penale per le azioni civili restitutorie e risarcitorie ha espresso, piu' in generale, il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale. Ne consegue che la mancata previsione, nella norma denunciata, della ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. non viola i criteri direttivi della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413 e, dunque, l'art. 76 Cost.. - Cfr. S. nn. 31/1998 e 182/1996. - V., altresi', S. nn. 198/1998, 362/1995, 158/1985, 56/1971, nonche' O. nn. 21/1988 e 321/1987, nelle quali e' stato affermato che <<la determinazione dei principi e criteri direttivi, richiesti dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, non puo' eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega>> e che <<i principi e criteri direttivi se servono, da un lato, a circoscrivere il campo della delega, si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attivita' di riempimento che lega i due livelli normativi>>.
sentenza 8/1999massima n. 24414 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO - IPOTESI - TASSATIVITA' - CONTROVERSIA LA CUI DEFINIZIONE E' PREGIUDIZIALE ALLA DECISIONE DELLA CAUSA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA RISULTANTE DALL'ART. 295 COD. PROC. CIV. - ASSERITA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NELLA CONTROVERSIA PREGIUDICATA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 31 del 1998.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INSTAURATO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PENDENZA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI ALLA STESSA O AD ALTRA COMMISSIONE TRIBUTARIA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso, in quanto - posto che sotto il vigore della previgente disciplina (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) e' stato ritenuto applicabile al processo tributario, sulla base del rinvio alla legislazione processualcivilistica contenuto nell'art. 39 la disciplina della sospensione necessaria per pegiudizialita' di cui all'art. 295 cod. proc. civ.; che, pertanto, ferma l'applicabilita' di altre ipotesi di sospensione oltre quelle previste dalla disposizione impugnata, il giudice tributario deve decidere, "incidenter tantum", tutte le questioni pregiudiziali diverse da quelle contemplate dalla disposizione medesima, salvo il diritto delle parti di svolgere le difese relative a tali questioni; e che sono insindacabili le scelte operate dal legislatore nel conformare gli istituti processuali con il solo limite della non irrazionalita' - con la norma denunciata il legislatore, limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere piu' rapida e agevole la definizione del processo tributario, finalita', questa, del tutto legittima anche sotto l'aspetto della tutela dei diritti del contribuente, al quale deve ritenersi accordata, indipendentemente dal corso e dall'esito del giudizio pregiudiziale, tutte le sue difese. - S. nn. 295/1995, 65/1996, 451/1997; O. nn. 67 e 42/1997 e 5/1998. red.: S. Di Palma
sentenza 31/1998massima n. 23689