Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2001

Altra decisione · depositata il 04/01/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 89d.lgs. 77/1995

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 89 del

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario

e contabile degli enti locali), promossi con due ordinanze emesse il

1° dicembre 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata

di Melito Porto Salvo, nei procedimenti civili vertenti tra il Comune

di Ischia e la Grafica Nappa s.n.c., iscritte ai numeri 113 e 114 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad una

esecuzione mobiliare presso terzi, il Tribunale di Reggio Calabria,

sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 1o

dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo

comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,

n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe

gli artt. 3 e 24 della Costituzione precludendo solo ai "vecchi

creditori" di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente

pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e disponendo

che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di

un procedimento non giurisdizionale ma "amministrativo/autoritario la

cui definizione non ha un termine prefissato per legge";

che sarebbe altresì violato l'art.10, primo comma, della

Costituzione, in relazione agli artt. 5 e 6 della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4

novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,

n. 848) ed all'art. 1 del protocollo n. 1 della medesima convenzione,

in quanto la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo al

creditore del "bene-titolo di credito (recte: titolo esecutivo) e del

diritto di difesa ex art. 24 Cost.";

che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione

mobiliare presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di

Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con

distinta ordinanza emessa in pari data, ha sollevato identica

questione di legittimità costituzionale;

che, con distinti atti del 7 aprile 2000, è intervenuto nei

suddetti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della

questione.

Considerato che le due ordinanze sollevano identiche questioni e

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere

unitariamente decisi;

che, successivamente alle ordinanze de quibus, è entrato in

vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale, oltre a

prevedere all'art. 274, lettera hh), la espressa abrogazione

dell'intero decreto legislativo n. 77 del 1995, ha dettato

un'autonoma disciplina dell'intera materia concernente la

dichiarazione di dissesto degli enti locali territoriali comuni e

province;

che, pertanto, si impone, secondo la consolidata

giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice

a quo perché, alla luce dello ius superveniens riesamini la

rilevanza della questione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Reggio

Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte