Ordinanza n. 8/2001
Altra decisione · depositata il 04/01/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 89d.lgs. 77/1995
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 10Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 5legge 848/1955
- art. 6legge 848/1955
- art. 1legge 848/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 89 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali), promossi con due ordinanze emesse il
1° dicembre 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata
di Melito Porto Salvo, nei procedimenti civili vertenti tra il Comune
di Ischia e la Grafica Nappa s.n.c., iscritte ai numeri 113 e 114 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad una
esecuzione mobiliare presso terzi, il Tribunale di Reggio Calabria,
sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 1o
dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo
comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe
gli artt. 3 e 24 della Costituzione precludendo solo ai "vecchi
creditori" di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente
pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e disponendo
che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di
un procedimento non giurisdizionale ma "amministrativo/autoritario la
cui definizione non ha un termine prefissato per legge";
che sarebbe altresì violato l'art.10, primo comma, della
Costituzione, in relazione agli artt. 5 e 6 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4
novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848) ed all'art. 1 del protocollo n. 1 della medesima convenzione,
in quanto la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo al
creditore del "bene-titolo di credito (recte: titolo esecutivo) e del
diritto di difesa ex art. 24 Cost.";
che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione
mobiliare presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di
Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con
distinta ordinanza emessa in pari data, ha sollevato identica
questione di legittimità costituzionale;
che, con distinti atti del 7 aprile 2000, è intervenuto nei
suddetti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della
questione.
Considerato che le due ordinanze sollevano identiche questioni e
che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
unitariamente decisi;
che, successivamente alle ordinanze de quibus, è entrato in
vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale, oltre a
prevedere all'art. 274, lettera hh), la espressa abrogazione
dell'intero decreto legislativo n. 77 del 1995, ha dettato
un'autonoma disciplina dell'intera materia concernente la
dichiarazione di dissesto degli enti locali territoriali comuni e
province;
che, pertanto, si impone, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice
a quo perché, alla luce dello ius superveniens riesamini la
rilevanza della questione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Reggio
Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte