Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204

e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Cesari Aldo,

iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;

2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1972 dal tribunale di Enna nel

procedimento penale a carico di Di Dio Giuseppe, iscritta al n. 104 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972;

3) ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Dell'Aria Gaetano

ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che le ordinanze 15 febbraio 1972 del giudice istruttore

del tribunale di Terni e 2 febbraio 1972 del tribunale di Enna,

indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e le stesse norme sono

state denunciate dal giudice istruttore del tribunale di Enna, con

ordinanza 13 ottobre 1972, per violazione degli artt. 2, 25, 27 e 32

della Costituzione;

che nessuno si è costituito in questa sede;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che le medesime questioni sono state già dichiarate

manifestamente infondate con ordinanza di questa Corte n. 141 del 1973,

e non sussistono, né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della

Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe, e già dichiarate

manifestamente infondate con ordinanza n. 141 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte