Ordinanza n. 80/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- art. 8legge 52/1996
- art. 21legge 52/1996
usata come parametro
citata
- art. 4legge 52/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione della Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB), nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza in data 15 dicembre 1999, il
tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), "nella parte in cui preclude
indiscriminatamente l'accesso a qualsiasi notizia, informazione o
dato venuti in possesso della Commissione nazionale per le società e
la borsa (CONSOB), in connessione con la sua attività di vigilanza,
pur allorquando detti dati, notizie ed informazioni siano posti a
sostegno dell'atto di promovimento di procedimento sanzionatorio nei
confronti di soggetto operante nel settore retto dalla predetta
Commissione";
che il remittente - sulla premessa che il diritto di accesso
trovi fondamento nel diritto all'informazione, nei principi di
democrazia, sovranità popolare, sviluppo della persona umana ed
eguaglianza, nel principio per cui l'amministrazione è al servizio
dei cittadini, che ne devono quindi conoscere l'operato, e nei
principi di buon andamento ed imparzialità della stessa pubblica
amministrazione - ritiene che l'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo n. 58 del 1998, sia in contrasto con gli articoli 2, 3,
21, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione;
che la disposizione censurata violerebbe anche l'art. 11
della Costituzione, poiché, nella fattispecie, non ricorrerebbe
alcuna delle particolari esigenze per le quali nell'ordinamento
comunitario è consentita l'apposizione del segreto in relazione agli
atti di funzione amministratrice (vita privata, segreti commerciali o
industriali, sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità
monetaria, informazioni fornite in via riservata da terzi);
che l'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del
1998 contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo anche con l'art. 24
della Costituzione per la limitazione al diritto di difesa
apparentemente ingiustificata, e con l'art. 3 della Costituzione per
la discriminazione operata, senza plausibile ragione, tra soggetti
sottoposti a procedimento disciplinare in diversi ambiti
professionali;
che si è costituita in giudizio la Commissione nazionale per
le società e la borsa (CONSOB), in persona del Presidente pro
tempore ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
e hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile ovvero infondata.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
questa Corte, con la sentenza n. 460 del 2000, ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, identica questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
che nella citata pronuncia si è chiarito che la sfera di
applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva
estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati
in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a
fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei
confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece
pienamente accessibili, non soltanto nel giudizio di opposizione alla
sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di
accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti
disciplinari per orientare preventivamente l'azione amministrativa
onde evitarne deviazioni;
che il giudice a quo non adduce profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre a diverso avviso, sicché la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento
agli articoli 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte