Ordinanza n. 804/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 19/1981
- art. 3legge 19/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, della legge della Regione Puglia 12 maggio 1980, n. 43
"Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella seduta
consiliare del 10 aprile 1980 avente ad oggetto: Norme organiche per
l'attuazione del diritto allo studio" e dell'art. 3 della legge della
Regione Puglia 13 febbraio 1981, n. 19 "Norme di attuazione dell'art.
5 - VI comma - della L.R. 12 maggio 1980, n. 43", promosso con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1985 dal T.A.R. per la Puglia Sezione
di Lecce -, sul ricorso proposto da Pede Raffaele ed altri contro la
Regione Puglia, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che, nel giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - gli addetti ai Centri di
servizi educativi e culturali della Regione Puglia hanno contestato
la legittimità del loro inquadramento nel quinto livello
retributivo-funzionale della legge regionale n. 16 del 1980
adducendo, tra l'altro, la "mancanza di corrispondenza" tra il quinto
livello della legge regionale n. 18 del 1974 (che ha dettato le norme
sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale della Regione Puglia) ed il
quinto livello della legge regionale n. 16 del 1980 (contenente
disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul
trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in
attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il
personale delle Regioni a statuto ordinario);
che nel giudizio a quo i ricorrenti hanno sottolineato come la
Giunta regionale abbia indirettamente riconosciuto la lamentata
mancanza di corrispondenza allorquando, con propria deliberazione
n.4982 del 25 maggio 1982, essa ha disposto l'inquadramento nel sesto
livello della legge regionale n. 16 del 1980 del personale dei Centri
di servizio e programmazione culturale regionali;
che con ordinanza del 20 febbraio 1985 il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3, 97 e 36 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge regionale n. 43 del 12 maggio
1980 e dell'art. 3 della legge regionale n. 19 del 13 febbraio 1981
nella parte in cui attribuiscono al personale addetto ai Centri
regionali di servizi educativi e culturali ed a quello addetto ai
Centri di servizio e programmazione culturale regionali distinti
livelli retributivi;
che, secondo il giudice a quo, l'identità delle finalità
perseguite dalle due suindicate istituzioni culturali implica la
parità delle prestazioni lavorative svolte dal rispettivo personale
ed induce a dubitare della ragionevolezza delle disposizioni
impugnate, che inquadrano al quinto livello della legge regionale 13
marzo 1980 n. 16 gli operatori dei Centri regionali di servizi
educativi e culturali riservando ad essi un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello degli operatori dei
Centri di servizio e programmazione culturale regionali che risultano
inquadrati nel sesto livello della citata legge regionale n. 16 del
1980 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4982 del
25 maggio 1982;
che inoltre, sempre ad avviso del collegio rimettente, dal
fondato sospetto della violazione dell'art. 3 Cost. discende il
sospetto di violazione degli artt. 97 e 36 della Costituzione,
poiché l'inquadramento degli operatori dei Centri regionali di
servizi educativi e culturali nel livello contestato si configura
come un comportamento della Regione Puglia non improntato ad
imparzialità e determina l'attribuzione di una remunerazione
inadeguata rispetto alla qualità delle funzioni esercitate;
Considerato che le norme impugnate si limitano a sancire
l'inquadramento giuridico ed economico del personale addetto ai
Centri regionali di servizi educativi e culturali nel quinto livello
di cui alla legge regionale n. 16 del 1980;
che dall'ordinanza di rinvio non è dato di desumere, sul piano
legislativo, il termine di comparazione in relazione al quale si
dovrebbe riscontrare la disparità di trattamento, dal momento che la
differenziazione dell'inquadramento e del trattamento economico tra
le due categorie di dipendenti regionali non è riconducibile a
diverse norme della legislazione regionale, ma ad un atto
amministrativo, (delibera della Giunta regionale n. 4982 del 25
maggio 1982), che non può assumere rilevanza come termine di
raffronto ai fini della valutazione della questione di legittimità
costituzionale di cui è causa; che di conseguenza la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione
Puglia n. 43 del 12 maggio 1980 e dell'art. 3 della legge 13 febbraio
1981 n. 19 della stessa Regione, sollevata, con riferimento agli
artt. 3, 97 e 36 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:804 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte