Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1977

Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 55

della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della

fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1975 dalla Corte di cassazione nel

procedimento penale a carico di Nino Morelli, iscritta al n. 177 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976;

2) ordinanze emesse il 14 novembre e 31 ottobre 1975 dalla Corte di

cassazione nei procedimenti penali a carico di Maltagliati Carlo e

Scaletti Franco, iscritte ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze 1976

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 253 del 22

settembre 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Nicola Reale.

Ritenuto che con tre diverse ordinanze, di identico tenore e

relative a fattispecie analoghe, emesse il 26 maggio, il 14 novembre e

il 31 ottobre 1975, nel corso di procedimenti penali a carico,

rispettivamente, di Morelli Nino (imputato delle contravvenzioni di cui

agli artt. 1, 12 e 43 del t.u. delle leggi sulla caccia approvato con

il r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, tutte punite con l'ammenda) di

Maltagliati Carlo (imputato della violazione dell'art. 12 bis del

citato t.u., del pari punita con l'ammenda) e di Scaletti Franco

(imputato della violazione dell'art. 73 del citato t.u., anche essa

punita con l'ammenda) la Corte di cassazione ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4

luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la difesa della fauna e la

regolamentazione dell'attività venatoria;

che detta legge, dopo aver in molte disposizioni dichiarato

passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla

caccia considera quali reati e per le quali conseguentemente irroga

sanzioni di carattere penale, dispone nel suddetto articolo 55 che

"cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali, ad

eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";

che quest'ultima norma sarebbe, secondo l'ampiamente motivato

parere espresso dalla Corte di cassazione, viziata di illegittimità

costituzionale in riferimento agli artt. 3, 117 della Costituzione.

Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in

vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio

delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai

sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni

amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata

la pena dell'ammenda salve le eccezioni dalla stessa legge previste;

che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice

per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua

dello jus superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte