Ordinanza n. 81/1987
Altra decisione · depositata il 27/03/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 52d.l. 852/1976
- art. 43d.l. 852/1976
- art. 48d.l. 852/1976
- art. 7d.l. 852/1976
- art. 58d.P.R. 94/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo
comma, 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7, secondo comma,
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 convertito in legge 21
febbraio 1977, n. 31, promosso con l'ordinanza emessa il 15 dicembre
1978 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria sui
ricorsi riuniti proposti da Garbarino Albino, iscritta al n. 285 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 168 dell'anno 1979.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di
Alessandria, con ordinanza in data 15 dicembre 1978, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. ed in relazione al principio
fissato nell'art. 10, n. 11, della legge di delegazione 9 ottobre
1971, n. 825, relativo alla commisurazione delle sanzioni alla
gravità delle violazioni, questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7,
secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (proroga dei termini di
scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e norme
sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito
in legge, con modificazioni, con l. 21 febbraio 1977, n. 31, nella
parte in cui non distinguono (ai fini dell'applicazione della pena
pecuniaria) il caso della definitiva omissione della dichiarazione da
quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo,
ancorché tardivo adempimento;
b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972
nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in
ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando
all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della
pena stessa, come invece è previsto per il contribuente che abbia
del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata
accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi,
ispezioni o verifiche.
Considerato che gli artt. 43, 48 (richiamato dall'art. 7, secondo
comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, nel testo modificato dalla
legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 31) e 58 del d.P.R. n. 633
del 1972 sono stati sostituiti con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
(modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94) che ha in particolare
interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. n. 633
del 1972 con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi
di conciliazione amministrativa in materia di violazione della
normativa sull'IVA;
che si rende dunque necessario - in conformità con quanto già
statuito da questa Corte con ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 per
questioni analoghe a quelle in esame - che gli atti siano restituiti
al giudice a quo, perché riesamini la rilevanza delle sollevate
questioni alla luce delle sopravvenute innovazioni normative;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Alessandria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte