Ordinanza n. 81/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura civile
- art. 1Codice di procedura civile
- art. 30legge 413/1991
- art. 59Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 e successive modificazioni ed integrazioni (Revisione
della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
l'ordinanza emessa il 14 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di
1 grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Cocconi Arturo
contro l'Ufficio imposte dirette di Verbania, iscritta al n. 343 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti instaurati da Cocconi
Arturo, avverso due avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio delle
imposte dirette di Verbania, che aveva elevato i redditi dichiarati
dal contribuente, la commissione tributaria di primo grado di quella
città, previa la riunione dei due giudizi, ha sollevato, in
relazione a vari parametri costituzionali, questione di legittimità
costituzionale dell'intero d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione
della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui non
regola gli istituti dell'astensione e della ricusazione del giudice
tributario;
che il giudice a quo ha premesso, in fatto, che due dei tre
componenti il collegio vantano rapporti di credito con l'ufficio
imposte dirette di Verbania, parte in causa nel procedimento;
che in particolare un componente ha presentato a quell'Ufficio
imposte dirette, per alcuni anni, le dichiarazioni annuali dei propri
redditi (servendosi del modello 740) dalle quali risultano crediti
d'imposta, per milioni, di cui è in attesa di rimborso;
che un altro componente ha presentato, allo stesso ufficio,
l'istanza di rimborso per ritenute, a suo dire indebitamente operate,
senza ricevere risposta favorevole, instaurando un contenzioso con
vari uffici dell'amministrazione finanziaria (tra i quali quello
parte in causa nel giudizio a quo);
che nessun componente il collegio ha, peraltro, ritenuto di
doversi astenere, in considerazione del fatto che non esisterebbero
norme sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici tributari;
che - sempre ad avviso del collegio - l'articolo 51, primo
comma, n. 3, codice di procedura civile, richiamato dall'art. 39,
primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, non sarebbe "compatibile"
con il procedimento che si svolge davanti alle Commissioni
tributarie;
e che conseguentemente, se al processo tributario si applicasse
tale disposizione la maggior parte delle commissioni tributarie
rimarrebbe paralizzata;
che migliore disciplina non sarebbe rinvenibile neppure nel
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per il nuovo
processo tributario; che, ad avviso della commissione tributaria
rimettente, i giudici non devono soltanto assicurare l'imparziale
applicazione della legge, ma devono anche apparire indipendenti ed
imparziali;
che essendo costoro, nella gran parte, anche contribuenti del
fisco, si trovano in una situazione singolare ed anomala (in taluni
casi addirittura inquietante) per il cumulo della figura di
controllore e controllato, inerendo ad essi il potere di annullamento
degli atti di uffici tributari, nei confronti dei quali, come
contribuenti, si trovano in una situazione di soggezione e, a volte,
anche "di favore";
che per rimuovere tali situazioni, censurate dalla
giurisprudenza di questa Corte in tema di indipendenza dei giudici
speciali (sentt. nn. 196 del 1982, 128 del 1974 e 121 del 1970),
occorrerebbe stabilire, per i componenti le commissioni tributarie,
il domicilio fiscale in un comune diverso da quello di residenza,
posto in altra regione, così come già previsto per alcuni
contribuenti dall'art. 59 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi);
che, pur trattandosi di una soluzione di competenza del
legislatore, la commissione rimettente ritiene comunque, in relazione
alla questione di costituzionalità, di segnalare alla Corte, per
violazione degli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 100, secondo
comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, tutta la normativa
che regola il processo tributario in quanto non prevede l'astensione
e la ricusazione del giudice, particolarmente quando quest'ultimo ha
rapporti di credito o una causa pendente con l'ufficio tributario che
è parte nella causa;
che la questione avrebbe rilevanza nel processo a quo, perché
radicherebbe per due componenti il collegio, se fondata, il dovere di
astenersi nel giudizio principale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
che, secondo l'interventore, si applicano al processo tributario
le norme del codice di procedura civile (sent. n. 196 del 1982) ed è
alla luce di questo che vanno risolti i problemi posti dal giudice a
quo;
che se è vero che i giudici tributari sono anche contribuenti,
tanto non autorizza a ritenere interessato su ogni questione
sottopostagli, in ragione dell'ufficio ricoperto, il singolo giudice
tributario chiamato a decidere della causa;
che potrebbero verificarsi, al più, ragioni di astensione a
norma dell'art. 51, primo comma, n. 1, codice di procedura civile,
quando il giudice tributario ha interesse diretto, come contribuente,
in un'altra controversia vertente sull'identica questione di diritto
a lui sottoposta;
che se anche la generalità dei giudici tributari fosse
interessata alla medesima questione non per questo le commissioni
tributarie dovrebbero bloccarsi rifiutando di decidere della causa;
e, infatti, vi sono precedenti di decisioni del giudice
amministrativo che esplicano effetti sull'intera categoria dei
magistrati dello stesso ordine, essendo stata superata la difficoltà
- se e in quanto rilevata - alla stregua del canone dell'esercizio
normale della giurisdizione;
Considerato che l'ordinanza, pur indicando le disposizioni
costituzionali che si assumono violate dal d.P.R. 636 del 1972, non
fornisce alcuna motivazione in ordine ad essa;
che non è dato sapere quali particolari e specifiche ragioni
riguardino le pretese violazioni degli indicati artt. 3, primo comma,
97, primo comma, 100, secondo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, anche in considerazione della genericità della
normativa impugnata (un intero testo di legge) e della perplessità
della motivazione svolta nell'ordinanza sulla legislazione
applicabile al caso esaminato;
che, pertanto, non risultando sufficientemente determinato il
thema decidendum, la questione va dichiarata inammissibile (sentt.
191 del 1992, 483 del 1991 e 137 del 1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 100,
secondo comma e 108, secondo comma della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte