Ordinanza n. 81/2000
Altra decisione · depositata il 22/03/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
24 febbraio 1993 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Sauro Turroni nei confronti di Giorgio Zanniboni,
promosso dalla Corte di appello di Bologna seconda sezione civile,
con ordinanza depositata il 13 dicembre 1999 ed iscritto al n. 138
del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, in grado di
appello, tra Giorgio Zanniboni ed il deputato Turroni Sauro, avente
ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito dal primo
in ragione di dichiarazioni diffamatorie rese da quest'ultimo alla
stampa, la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del
19-30 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale
era stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni
aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turroni
riguardavano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost;
che, in particolare, - a seguito di atto di querela del
15 aprile 1992 con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente
Pubblico Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna,
chiedeva procedersi nei confronti del deputato Turroni Sauro per il
reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto quest'ultimo, nel
corso di un'intervista pubblicata l'8 aprile 1992 dal quotidiano "Il
Messaggero", lo aveva definito "esempio di degenerazione della
politica e dell'amministrazione nella nostra città" - il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva alla Camera dei
deputati, in data 10 ottobre 1992, l'autorizzazione a procedere ex
artt. 343 e 344 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 595
cod.pen., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
che con delibera del 24 febbraio 1993 la Camera dei deputati
approvava la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
- che aveva concluso ritenendo insindacabile, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, Cost., la condotta contestata al deputato Turroni - di
restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda
di autorizzazione a procedere;
che successivamente lo Zanniboni, con atto di citazione
notificato il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al
Tribunale di Forlì, il deputato Turroni, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione
a causa dei fatti per i quali aveva proposto querela con il
menzionato atto del 15 aprile 1992;
che il deputato Turroni, nel costituirsi in giudizio,
eccepiva che l'accoglimento della domanda era precluso in quanto la
Camera dei deputati non solo aveva negato l'autorizzazione a
procedere, ma si era anche espressa in favore del riconoscimento
dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost;
che il Tribunale di Forlì, con sentenza
26 giugno-19 settembre 1997, rigettava la domanda, dichiarandola
improponibile poiché la Camera di appartenenza aveva negato
l'autorizzazione a procedere con la menzionata delibera del
24 febbraio 1993 ritenendo che le espressioni in questione
rientrassero nella prerogativa dell'insindacabilità prevista dal
primo comma dell'art. 68 Cost;
che a seguito di appello dello Zanniboni la Corte ricorrente,
investita dell'impugnazione, ritiene - con l'ordinanza con cui è
sollevato il conflitto - che la Camera dei deputati abbia fatto un
uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza
dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione ed abbia così menomato le attribuzioni del potere
giudiziario.
Considerato che in questa fase del giudizio la Corte - come più
volte già affermato (da ultimo nell'ordinanza n. 62 del 2000) - è
chiamata a deliberare, senza contraddittorio e prima facie in ordine
all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo
dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e
dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche in punto di ammissibilità, con riguardo altresì
all'incidenza della menzionata delibera parlamentare sul thema
decidendum devoluto in grado di appello alla cognizione della Corte
ricorrente;
che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi
giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis sentenze nn. 10 e 11 del 2000) - legittimati,
nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, esercitata in piena
indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato e parimenti la Camera dei deputati è legittimata
ad esserne parte in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità
dell'art. 68 Cost;
che, sotto il profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta
la lesione della propria potestas iudicandi - consistente in
un'attribuzione costituzionalmente garantita - in conseguenza
dell'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla
Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle
opinioni espresse da quest'ultimo;
che il ricorso introduttivo, ancorché nella forma
dell'ordinanza emessa da organo giurisdizionale, costituisce atto
idoneo a sollevare il conflitto (ex plurimis sentenze nn. 10 e 11 del
2000, cit.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato
proposto dalla Corte d'appello di Bologna nei confronti della Camera
dei deputati con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza alla Corte d'appello di Bologna, ricorrente;
che, a cura della Corte ricorrente, l'atto introduttivo del
conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei
deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al punto a) per essere successivamente depositati nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla
notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte