Ordinanza n. 814/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1987 dalla Corte di
cassazione sul ricorso preposto da Seguino Francesco contro Di Matteo
Sara, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale
dell'anno 1987;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Corte di cassazione, nel ricorso tra Seguino
Francesco e Di Matteo Sara, avverso decreto della Corte d'appello di
Napoli di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di
paternità, ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 aprile 1987,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2
e 30 Cost., dell'art. 274 cod.civ., come modificato dalla legge 19
maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia;
che, ad avviso del giudice a quo, il suddetto art. 274 cod.
civ., recante la disciplina del giudizio preliminare di
ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità
e maternità, sarebbe in contrasto con i precetti costituzionali
sopra indicati perché limiterebbe il diritto costituzionalmente
garantito di colui che vuole ottenere tale dichiarazione, senza che
detto limite sia giustificato dalla tutela dei fondamentali diritti
della persona in ordine ai pericoli di una persecuzione in giudizio
temeraria e vessatoria, e perché lederebbe, per il modo con il quale
la norma opera nell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona
(ciò in base al rilievo che il giudizio preliminare ha ormai perduto
le sue originarie caratteristiche di segretezza, e che la domanda è
riproponibile senza limiti di tempo).
Che davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti,
né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con la sentenza n. 621 del 1987, questa Corte ha
dichiarato l'inammissibilità di identica questione, affermando che
"le censure si risolvono in una critica, se non del dosaggio dei
valori costituzionali operato da questa Corte" con la precedente
decisione n. 70 del 1965, "della scelta adottata dal legislatore,
scelta costituente espressione della insindacabile discrezionalità
del legislatore medesimo";
che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o
motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la
decisione n. 621 del 1987;
che sulla base delle richiamate considerazioni va pertanto
dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., in riferimento
agli artt. 2 e 30 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:814 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte