Ordinanza n. 815/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 222/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12
giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità
pensionabile"), promossi con ordinanze emesse il 12 maggio 1987 dal
Pretore di Bologna, il 25 luglio 1986 dal Pretore di Parma, il 6
maggio 1987 dal Tribunale di Pistoia, l'8 giugno e il 15 luglio 1987
dal Pretore di Roma, il 25 luglio 1987 dal Pretore di Pavia (n. 2
ordinanze), il 12 maggio 1987 dal Pretore di Arezzo, il 5 dicembre
1986 dal Pretore di Parma, il 5 settembre 1987 dal Pretore di Pavia,
il 13 giugno 1987 dal Pretore di Torino, il 4 giugno 1987 dal
Tribunale di Forlì, il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Torino, il 14
dicembre 1987 dal Pretore di Ferrara, il 17 dicembre 1987 dal Pretore
di Pavia, il 17 settembre 1987 dal Pretore di Foggia e il 9 luglio
1987 dal Pretore di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 326, 366,
380, 522, 523, 546, 547, 548, 553, 642, 706, 731 e 848 del registro
ordinanze 1987 e ai nn. 16, 18, 61 e 84 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 36, 37,
43, 44, 47, 49 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1987 e nn. 2, 5,
10 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Galgani Maria Gemma, Bianchi
Agnese, Tambornini Dina Maria, Vecchio Carla, Glionna Michelina,
Cattaneo Giuseppina, Luppi Carmen e dell'INPS;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia con ordinanza in data 6
maggio 1987 (r.o. n. 380/87), e il Tribunale di Forlì, con ordinanza
in data 4 giugno 1987 (r.o. n. 731/87), nonché i Pretori: di
Bologna, con ordinanza del 12 maggio 1987 (r.o. n. 326/87), di Parma,
con ordinanze del 25 luglio e 5 dicembre 1986 (r.o. nn. 366 e
553/87), di Roma, con ordinanze dell'8 giugno e 15 luglio 1987 (r.o.
nn. 522 e 523/87), di Pavia, con ordinanze del 25 luglio, 5 settembre
e 17 dicembre 1987 (r.o. nn. 546, 547 e 642/87 e 18/88), di Arezzo,
con ordinanza del 12 maggio 1987 (r.o. n. 548/87), di Torino, con
ordinanze del 13 giugno e 16 ottobre 1987 (r.o. nn. 706 e 848/87), di
Ferrara, con ordinanza del 14 dicembre 1987 (r.o. n. 16/88), di
Foggia, con ordinanza del 17 settembre 1987 (r.o. n. 61/88), di Bari,
con ordinanza del 9 luglio 1987 (r.o. n. 84/88) hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno
1984 n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidità
pensionabile") in riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in
cui, prevedendo che l'assegno di invalidità e la pensione di
inabilità non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur
avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda,
successivamente al compimento dell'età pensionabile, violerebbe
l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di
trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o no compiuto
l'età pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o meno
maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia),
ovvero in relazione al momento di presentazione della domanda;
che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene
ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto
all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ai
lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile a prescindere
dalla possibilità o meno, per gli stessi, di usufruire di altri
trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di
vecchiaia, ponendosi così in contrasto con l'art. 38, secondo comma,
che impone di assicurare comunque ai lavoratori "mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di invalidità";
che in tutti i giudizi così promossi si è costituita l'INPS
eccependo preliminarmente l'irrilevanza delle questioni sollevate, in
alcuni casi, per il mancato accertamento preliminare, da parte del
giudice a quo, dell'esistenza dei requisiti di assicurazione e
contribuzione nonché dello stato di invalidità, e, in altri, in
ragione dell'erronea ritenuta applicabilità della norma denunciata
anche alle domande in via amministrativa presentate prima
dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984;
che l'ente previdenziale ha poi concluso, nel merito, per
l'infondatezza delle questioni;
che a conclusioni opposte è invece pervenuta la difesa delle
parti attrici dei procedimenti a quibus, costituitesi tempestivamente
soltanto nei giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione dei
Pretori di Parma (r.o. n. 366/87), di Pavia (r.o. nn. 546, 547 e
642/87) e di Torino (r.o. n. 848/87);
che non ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello
Stato;
Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità e
connessione oggettiva;
che la norma denunciata è stata già dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436
del 1988;
che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della
disposizione impugnata rende inconferente qualsiasi valutazione sulla
rilevanza in concreto delle questioni sollevate, che devono perciò
ritenersi manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12
giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità
pensionabile"), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del
1988, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma
secondo Cost., dai Tribunali di Pistoia e di Forlì, e dai Pretori di
Bologna, di Parma, di Roma, di Pavia, di Arezzo, di Torino, di
Ferrara, di Foggia e di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:815 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte